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Ordinanza — n. 30435/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares Milan's specialized chamber competent over antitrust-related nullity disputes despite prior agreement on Genoa.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30435/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Milan specialized chamber competent, overriding a prior agreement between parties that assigned jurisdiction to Genoa. The Mazzilli brothers challenged a bank's injunction regarding antitrust violations, arguing for Genoa's jurisdiction based on their agreement, while the bank insisted on Milan's exclusive authority. The court ruled that mandatory territorial rules for antitrust matters supersede party agreements, necessitating the case's remittal to Milan.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1, lett. c) e comma 3; Art. 4, comma 1-ter, lett. a) del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168: The specialized chamber in Milan holds mandatory jurisdiction over antitrust-related nullity actions, rendering any prior agreement designating a different court within the same appellate district invalid.

Parole chiave

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antitrust nullity mandatory territorial jurisdiction specialized chamber competence party agreement invalidity conflitto di competenza trasmissione per incompetenza inosservanza delle norme sulla competenza categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1, lett. c) e comma 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett.
Art. 4, comma 1-ter, lett. a) del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
6523; Cass., 3248/2023); che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, lett.
Art. 33, comma secondo della legge 10 ottobre 1990, n. 287
168 del 2003, la competenza delle Sezioni specializzate in materia d'impresa comprende anche «le controversie di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 10 ottobre 1990, n.
Art. 38, secondo comma del codice di procedura civile

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 6/07/2022, n. 21429
Cass., 10/03/2021, n. 6523
Cass., 3248/2023
6523; Cass., 3248/2023); che, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 1942/2023 R.G., sollevato dal Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa, con or- dinanza in data 29 dicembre 2022, nel procedimento vertente tra MAZZILLI BRUNO e MAZZILLI GIANLUCA, da una parte, e la BANCA PASSADORE S.P.A., dall'altra, ed iscritto al n. 11306/2021R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha chiesto la dichiarazione di com- petenza del Tribunale di Milano.

Ritenuto che, con ordinanza emessa all'udienza del 18 novembre 2021, il Tribunale di La Spezia, sull'accordo delle parti, ha dichiarato la propria in- competenza in ordineall'opposizione proposta da Bruno e Gianluca Mazzilli avverso il decreto n. 590/20, emesso su ricorso della Banca Passadore S.p.a., ritenendo competente il Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa, poiché a sostegno della domanda gli attori avevano dedotto la nullità delle fideiussioni da loro prestate a garanzia delle obbligazioni con- tratte dalla Giemme S.r.l. e dalla Macomm S.r.l., per violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287; che il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Tribunale dichiarato competente, il quale, con ordinanza del 29 dicembre 2022, ha sollevato con- flitto negativo di competenza, richiamando gli artt. 3, comma primo, lett.

c) e d), e 4, comma 1-ter, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ed osservando che, per gli uffici giudiziari compresi nel distretto di Genova, la competenza spetta inderogabilmente al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in ma- teria di impresa; che le parti non hanno svolto attività difensiva. Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. c), e comma terzo, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza delle Sezioni specializzate in materia d'impresa comprende anche «le controversie di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», cioè «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV» della predetta legge, e «le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi primo e secondo»; che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lacompetenza della sezione specializzata in materia di impres a , estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma secondo, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione euro- pea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione sti- pulata in conformità dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge n. 287 del 1990, dal momento che l'azione volta ad ottenere la dichiarazione d'invalidità del contratto a valle implica l'accer- tamento della nullità dell'intesa vietata(cfr.

Cass., Sez. VI, 6/07/2022, n.21429; 10/03/2021, n. 6523; Cass., 3248/2023); che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, lett. a), del d.lgs. n. 168 cit., per le controversie di cui all'art. 3, comma, primo, lett. c), che,secondo gli ordi- nari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni norma- tive speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudi- ziari ricompresi nel distretto di Genova è inderogabilmente competente la se- zione specializzata in materia di impresa di Milano; che nella specie, avendo i ricorrenti proposto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della Banca Passadore, domanda di accertamento della nullità della fideiussione da loro rilasciata a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Giemme e dalla Macomm, per vio- lazione della disciplina antitrust, il giudizio, promosso dinanzi al Tribunale di La Spezia, ricompreso nel distretto di Corte d'appello di Genova, non spetta alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribu- nale di Genova, maa quella dell'analoga Sezione del Tribunale di Milano; che nessun rilievo può assumere, in contrario, l'accordo raggiunto tra le parti, nella fase svoltasi dinanzi al Tribunale di La Spezia,in ordine alla com- petenza del Tribunale di Genova, vertendosi in un'ipotesi d'incompetenza per territorio inderogabile, in riferimento alla quale non trova applicazione il di- sposto dell'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che l'adesione dell'attore all'indicazione fornita dal convenuto non preclude al Giu- dice adìto la corretta individuazione del giudice competente, sulla base delle norme sostanziali e processuali che disciplinano la fattispecie; che va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla natura officiosa del regolamento.

P.Q.M.

dichiarala competenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in mate- ria d'impresa, dinan