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Ordinanza — n. 30434/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares Siena competent for investment contract dispute, rejecting Florence's specialized section claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30434/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Tribunal of Siena competent, remitting the case to that court. The Florence specialized section argued jurisdiction based on corporate relations, but the Court held the dispute concerned investment contracts and intermediary obligations. Consequently, the specialized section's claim was rejected to preserve the statutory division of labor in financial intermediation.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. 2012 n. 1; Art. 3 d.lgs. 2003 n. 168: Competence of specialized business tribunals is determined by the substantive cause of action; disputes regarding investment contracts and intermediary obligations fall under financial intermediation jurisdiction, not corporate relations.

Parole chiave

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competence conflict investment contract financial intermediation specialized tribunal corporate relations prestito in obbligazioni opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
21, 22 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
Art. 1, comma primo, lett. b) d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
b), del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
Art. 3, commi secondo, lett. b), e terzo d.lgs. n. 168 del 2003
A sostegno di tale conclusione, si è osservato che la pur ampia interpre- tazione dell'art. 3 del d.lgs.
Art. 2, comma 1, lett. d) del d.l. n. 1 del 2012
21, 22 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 6/10/2020, n. 21363
Cass., Sez. VI, 6/10/2020, n. 21363; 20/03/2018, n.
Cass., Sez. VI, 20/03/2018, n. 6882
Cass., Sez. VI, 4/04/2017, n. 8738
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Ordinanza — n. 27805/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal on financial instrument nullity due to lack of autosufficiency and procedural violations.
Ordinanza — n. 27271/2022 — snciv
Italian Court rejects MPS's jurisdiction objection, confirming Prato Tribunal's competence for investment contract disputes.
Ordinanza — n. 24097/2021 — snciv
Court of Cassation rules ordinary court has jurisdiction over investment contract disputes not directly involving corporate rights.
Ordinanza — n. 124/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove specific facts regarding default risk. The court rejects the claim that the bank failed its informational duties. The ruling emphasizes the burden of proof on the investor for specific factual allegations. The decision upholds the lower court's finding on the investor's written authorization. The court notes the investor did not properly allege the default risk in prior proceedings. The judgment confirms the bank fulfilled its obligations under the specific circumstances. The appeal is declared inadmissible for lack of specific factual basis. The court applies the principle of specificity in civil litigation. The ruling establishes that general risk warnings suffice if the investor proceeds knowingly. The decision reinforces the burden of proof on the party raising new facts.
Ordinanza — n. 14651/2023 — snciv
Court declares jurisdiction of Siena or Lucca over extracontractual liability claim against bank.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 1914/2023 R.G., sollevato dal Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, con or- dinanza in data 14 gennaio 2023, nel procedimento iscritto al n. 651/2021 R.G. di quell'Ufficio, vertente tra BONDI STEFANO; –attore – e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAS.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Lombardi e Lazare David Vittone Tassinari, con domicilio eletto in Roma, via V. Colonna, n. 39; –convenuta – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo CENICCOLA, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Siena.

FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2020, il Tribunale di Siena ha dichiarato la propria incompetenza in ordinealla domanda proposta da Stefano Bondi nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., avente ad oggetto a)la dichiarazione di nullità o l'annullamento per errore o per dolo di un con- tratto di acquisto di obbligazioni subordinate, b)in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 21, 22 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c)in via ulteriormente subor- dinata, l'accertamento della responsabilità precontrattuale o extracontrat- tuale dell'intermediario, con d)la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate e/o al risarcimento dei danni.

2. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia d'impresa, dichiarato competente dalla pre- detta ordinanza, il quale, con ordinanza del 14 gennaio 2023, ha sollevato conflitto negativo di competenza. Premesso che, a sostegno della domanda, l'attore ha lamentato la viola- zione da parte della Banca degli obblighi informativi posti a suo carico in qua- lità d'intermediario, e segnatamente l'omessa somministrazione di informa- zioni corrette ed esaurienti in ordine all'adeguatezza delle operazioni proposte rispetto alla propensione al rischio di esso investitore, nonché la mancata redazione del questionario MIFID, il Tribunale ha ritenuto che la causa petendi debba essere individuata non già nel trasferimento delle partecipazioni so- ciali, ma nel contratto d'investimento, reputando irrilevante, in contrario, l'in- tervenuta conversione delle obbligazioni in azioni, in quanto configurabile come fatto successivo all'investimento, inidoneo a radicare la competenza della Sezione specializzata.

3. L'attore non ha svolto attività difensiva. La convenuta ha depositato memorie, chiedendo la dichiarazione della competenza del Tribunale di Fi- renze, Sezione specializzata in materia di impresa.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In tema d'intermediazione finanziaria, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove la domanda di accertamento dell'invalidità del contratto d'investimento e degli ordini di acquisto di azioni trovi fondamento nell'alle- gata violazione delle disposizioni che disciplinano la prestazione dei servizi d'investimento e nell'inosservanza da parte dell'intermediario delle norme di comportamento dettate dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle disposizioni regola- mentari che vi hanno dato attuazione, la controversia esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, non avendo natura di contro- versia in materia societaria (cfr.

Cass., Sez. VI, 7/09/2021, n. 24097; 15/10/ 2020, n. 22340; 24/01/2018, n. 1826). A sostegno di tale conclusione, si è osservato che la pur ampia interpre- tazione dell'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 fornita dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui sono attribuite alle predette sezioni le con- troversie relative ai rapporti societari, con menzione esemplificativa, e quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali «o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti», non consente d'includervi anche le controversie in materia bancaria aventi ad oggetto i con- tratti d'investimento finanziario, le quali, anche quando abbiano ad oggetto l'acquisto di azioni di società, non coinvolgono situazioni direttamente o indi- rettamente incidenti sulla vita sociale (pur se intesa in senso ampio, cioè con riguardo non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla posizione del singolo socio), venendo in considerazione esclusivamente la causa negoziale, oggettivata nel contratto d'investimento, e la violazione degli obblighi posti a carico dell'intermediario; diversamente opinando, si finirebbe con il contrad- dire la stessa esigenza di specializzazione del tribunale delle imprese emer- gente dall'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, operando in senso contrario a quanto disposto dall'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non ha incluso nella competenza delle predette sezioni le controversie relative a«rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, ser- vizi, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di stru- menti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizza- zione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa».

Tale principio, più volte ribadito, si pone d'altronde in linea con l'orienta- mento della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, secondo cui nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai «diritti inerenti» alle stesse , cui si riferisce l'art. 3, commi secondo, lett. b), e terzo del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto della stessa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitumsostanziale, identi- ficabile in funzione soprattutto della causa petendi, in relazione all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio(cfr.

Cass., Sez. VI, 6/10/2020, n. 21363; 20/03/2018, n. 6882; 4/04/2017, n. 8738). Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena, secondo cui, in quanto avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di operazioni di acquisto di titoli obbligazionari successivamente con- vertiti in azioni della Banca MPS, la controversia in esame sarebbe annovera- bile tra quelle inerenti a «rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», attribuite dall'art. 3, comma secondo, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 alla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, la quale si estenderebbe anche alla domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, da considerarsi oggettivamente e soggettivamente connessa a quella di accertamento della nullità, in considerazione dell'unicità del rapporto.

In conclusione, va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Siena, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese della presente fase processuale, avuto riguardo alla natura ufficiosa del regolamento di competenza.

P.Q.M.

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