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Ordinanza — n. 30424/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a merits review rather than a legal error challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30424/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of asylum information constituted a review of factual merit rather than a legal error. The appellant argued that the police document failed to provide mandatory pre-departure information on asylum rights, rendering the detention illegitimate. The court rejected this, stating that assessing whether the administrative body fulfilled its informational duty is exclusively the task of the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal challenging the factual assessment of whether an administrative authority fulfilled its duty to inform a foreigner about asylum rights constitutes a review of merits and is inadmissible unless a specific defect in reasoning is alleged.

Parole chiave

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inadmissible appeal review of merits asylum information duty foreigner detention cassation limits protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino etiope allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
E’ stata dedotta la “violazione dell'art. 360, n.
Art. 360, comma 1° n. 5 cod. proc. civl
E’ stata dedotta la “violazione dell'art. 360, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 8053/2014 delle Sezioni Unite
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4855/2023 R.G. proposto da : Rayeni Aleddine, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro Questura di Torino, Ministero Dell'interno -intimati- avverso l’ORDINANZA d el T RIBUNALE di TORINO n. 16353/2022 depositata il14/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Il giudice monocratico del Tribunale di Torino, con decreto del 14 settembre 2022, ha convalidato il trattenimento di Rayeni Aleddine (cittadino della Tunisia), disposto dal Questore di Torino con provvedimento del 12.9.2022, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino. Il giudice monocratico del Tribunale di Torino di Pace ha, in primo luogo, ritenuto destituita di fondamento l’eccezione sollevata dal cittadino straniero di manifesta illegittimità dei provvedimenti di respingimento e di trattenimento, sul rilievo che, in sede di convalida del trattenimento, occorre aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l'atto presupposto del respingimento può essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale.

Il giudice di primo grado, ha, inoltre, ritenuto che l’onere di informazione del cittadino straniero in ordine alla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale fosse stato assolto, e ciò “sia perché il Questore né dà atto nel suo provvedimento, sia perché nel foglio notizie del 28.8.2022, debitamente redatto alla presenza del mediatore linguistico, a motivo dell’espatrio non viene indicato quello dell’asilo, senza contare che anche nel contestuale provvedimento di trattenimento (datato 31.8.2022 e contestuale al foglio notizie di cui si contesta l’illegittimità) è specificamente indicata la facoltà di richiedere la protezione internazionale”.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Rayeni Aleddine affidandolo ad un unico articolato motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata dedotta la “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili”.

Lamenta il ricorrente che nonostante il Tribunale di Torino abbia ritenuto assolto l’onere di informazione in merito al diritto del cittadino straniero di chiedere la protezione internazionale in capo alla pubblica amministrazione, in realtà, il foglio notizie che è stato redatto al momento dello sbarco non attesta alcuna somministrazione di informazioni in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale, limitandosi a indicare il motivo dichiarato dal ricorrente alla base dell’ingresso in Italia (“venuto in Italia per”), peraltro in una lista di ipotesi predeterminata.

Deduce quindi il ricorrente che “ la redazione di un foglio notizie in assenza della preventiva informativa in merito alla possibilità di chiedere asilo ne determina l’inutilizzabilità ai fini della determinazione della condizione giuridica dello straniero…. A nulla rileva, quindi, l’argomento richiamato dal Tribunale di Torino, secondo cui “nel foglio notizie del 28.8.2022, alla presenza del mediatore linguistico, in merito al motivo dell’arrivo in Italia (ove si legge per fuggire dalla povertà)”, poiché in assenza della preventiva informazione in merito alla possibilità di chiedere la protezione internazionale tale documento non è attendibile….Conclusivamente, la decisione del Tribunale di Torino risulta frutto di un’erronea interpretazione delle norme in rubrica.

L’onere di assicurare allo straniero le informazioni in merito al diritto di richiedere la protezione internazionale non può ritenersi soddisfatto in ragione della mera indicazione, sul foglio notizie questorile, dell’astratta possibilità di chiedere asilo, né dall’indicazione di una diversa ragione di ingresso in Italia senza preventiva informazione, né dalla somministrazione delle relative informazioni successivamente all’adozione di un decreto di respingimento e di trattenimento, provvedimenti che per tale ragione si palesano illegittimi…..”.

2. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che il ricorrente, in ordine all’assolvimento del dovere di informativa del cittadino straniero in merito al diritto di richiedere la protezione internazionale, con l’apparente doglianza della violazione di legge, svolge, in realtà, una censura di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Torino (ovvero il mancato assolvimento dell’obbligo di informativa ritenuto sussistente dal Tribunale).

Il ricorrente non ha considerato che l’apprezzamento del fatto è demandato in via esclusiva al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civl (come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014): tale vizio non è stato neppure dedotto dal ricorrente. Va, inoltre, osservato che il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente non ha specificamente censurato la diversa ed autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, con cui è stato affermato che non è ammessa, in sede di convalida del trattenimento, la censura del provvedimento espulsivo sottostante il trattenimento.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev