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Ordinanza — n. 30403/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation ruling to add lawyer's fee deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30403/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a material correction to its own prior judgment regarding the deduction of legal fees. The appellant's lawyer argued that the original ruling failed to explicitly order the deduction of costs in his favor, despite a clear request in the initial appeal. The court ruled that such requests qualify for material error correction under civil procedure law rather than requiring a new appeal, thereby ensuring the lawyer's right to enforceable title.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; Art. 391-bis cod. proc. civ.: A request for the deduction of a defender's fees omitted from a final judgment constitutes a material error subject to correction proceedings, rather than an autonomous claim requiring ordinary appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction deduction of costs Cassation ruling defender's fees civil procedure code enforceable title omitted clause spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 93, comma 2 cod. proc. civ.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 16037/2010
Cass. 12437/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n.6488/2023 R.G. proposto da : HALILOVIC ZORAN, elettivamente domiciliato in R oma, viale Medaglie d’Oro n. 169, presso lo studio dell’Avvocato Jacopo Di Giovanni che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNO, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso l’ordinanza n.7270/2023 della Corte Suprema di Cassazione depositata il13/3/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Questa Corte, con ordinanza n. 7270/2023depositata il 13 marzo 2023, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 27124/2021 R.G., promosso da Zoran Halilovic contro il Ministero dell’Interno, accogliendo il ricorso, cassando senza rinvio il provvedimento impugnato e condannando l’amministrazioneintimata al pagamento delle spese processuali.

2. Zoran Halilovic ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore dell’Avv. Jacopo Di Giovanni, come da richiesta formulata dal difensore nel ricorso. Il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che:

3. Il ricorso deve essere accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.

U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’originarioricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 7270del 2023, depositata il 13 marzo 2023, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 2, ultima riga, dopo le parole "seguono la soccombenza" e prima del punto e virgolasiano aggiunte le parole "e devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente Avv. Jacopo Di Giovanni, che ne ha fatto richiesta"; nel dispositivo, a pag. 3 dell'ordinanza, riga 8, dopo l’interpunzione che segue alle parole “ed accessori di legge”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del ricorrente Avv. Jacopo Di Giovanni". Dispone che la correzione sia annotata s