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Ordinanza — n. 30400/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to add attorney fee deduction for declared non-statutory defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30400/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted Sidiba Moulay Ali's request to correct a material error in a previous order. The appellant argued the original decision omitted the deduction of legal fees for his non-statutory defender, despite the lawyer's declaration. The court ruled that such omissions require correction under civil procedure codes rather than standard appeals, ensuring procedural efficiency and constitutional compliance.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted request to deduct a defender's fees is the correction of material errors, not ordinary appeals, to ensure procedural efficiency and respect for the reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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material error correction defender fee deduction non-statutory defender procedural efficiency Cassation order amendment anticipo delle spese condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 93, secondo comma cod. proc. civ.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 16037/2010
Cass. n. 12962/2012
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28516/2022 R.G. proposto da : SIDIBA MOULAY ALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 27627/2022 depositata i l 21/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che Sidiba Moulay Ali ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 27627/2022 del 21.09.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; -che tale istanza è fondata; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Corregge per integrazione il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 27627/2022 del 21.09.2022, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge”, alla fine del 6° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi a favore dell’avv. Maurizio Veglio, del Foro di Torino, dichiaratosi antistatario”. Così deciso i