Ordinanza — n. 30397/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20855/2022 R.G. proposto da : FERRARA ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) , elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe QUESTURA DI NUORO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 23862/2022 depositata l ’ 01/08/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 cod. proc. civ, art. 391-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 30397/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. U- , 27/11/2019, n. 31033). Ritenuto che: per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20855/2022 R.G. proposto da : FERRARA ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) , elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe QUESTURA DI NUORO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 23862/2022 depositata l ’ 01/08/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE;
Rilevato che: L'avvocato Alessandro Ferrara ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n.23862/2022, pubblicata l’1-8- 2022, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta; Considerato che: secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. U- , 27/11/2019, n. 31033). Ritenuto che: per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. n.23862/2022, pubblicata l’1-8-2022, statuendo che nel secondo capo del dispositivo, dopo le parole «oltre agli accessori di legge», debba aggiungersi «spese da distrarsi, per il ricorrente, in favore dell'avvocato Alessandro Ferrara dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per le