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Ordinanza Interlocutoria — n. 30344/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands bankruptcy opposition case to trial court due to lack of specific reasoning on annotation effects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30344/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Aurelio Carloni's interlocutory appeal against the bankruptcy court's rejection of his property claim. Carloni argued that a prior annotation declaring the sale of real estate as absolutely simulated should have been binding on the bankruptcy proceedings, despite occurring before the bankruptcy decree's transcription. The court found the lower tribunal's decision insufficiently motivated regarding why this annotation was deemed non-opposable to the bankruptcy estate.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; When a bankruptcy opposition decision fails to provide specific reasoning on the legal effects of a prior judicial annotation, the appeal is remanded for further examination.

Parole chiave

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bankruptcy opposition absolute simulation property annotation lack of motivation remand to public hearing real estate rights Cassation procedure restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli articoli 45 della Legge Fallimnentare 2652 n.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 99 L.F.
Art. 135 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 2808 c.c.
D.P.R. n. 602 del 29.09.1973
e 77 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e 115 c.p.c.: perché il Tribunale segnala la presenza di due iscrizioni ipotecarie a favore di Equitalia Esatri s.p.a, e Banca Popolare di Sondrio, precedenti alle note relative all'avvenuta dichiarazione di simulazione (pag.
art. 112 c.p
articoli 2808 c.c
3 c.p.c.) con riferimento agli articoli 2808 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15985/2019 R.G. proposto da : CARLONI AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato VASI GIORGIO (VSAGRG49T17H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUDICI DAVIDE (GDCDVD68T14C933P) -ricorrente- contro FALLIMENTO N 25/2018 GRUPPO AMEF SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato SMARGIASSI GIOVANNI (SMRGNN68E30H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato MOGAVERO ALESSANDRO (MGVLSN70S16C933S) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE COMO n. 5270/2018 depositata i l 23/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Carloni Aurelio, già socio di Carloni S.a.s. di Carloni Aurelio C. in liquidazione, ricorre per sei motivi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento Gruppo AMEF S.r.l. contro il decreto del 23 aprile 2019 cui il Tribunale di Como ha respinto l’opposizione da esso Carloni spiegata avverso il rigetto della sua domanda di rivendica di beni immobili dei quali era proprietario, come risultante da sentenza del medesimo Tribunale che aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto di vendita avente ad oggetto detti immobili da Carloni S.a.s. ad AMEF S.r.l.. 2.

― Il Fallimento resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il ricorrente così sintetizza i propri motivi.

1. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli articoli 45 della Legge Fallimnentare 2652 n. 4, 2654 e 2655 c.c.: perché il Tribunale (pagg. 3 e 4 provvedimento impugnato) - in spregio agli articoli 45 della Legge Fallimentare e 2652 n. 4, 2654 e 2655 c.c. - ha considerato non opponibile al fallimento la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta, malgrado l'annotazione ("di simulazione assoluta") a margine dell'atto di vendita avvenuta in data 15.07.20 fosse precedente alla trascrizione datata 13.04.2018 della sentenza di fallimento (vedasi infra pag. 9);

2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.): perché il Giudice ha completamente omesso l'analisi del documento 17 del fascicolo di parte ricorrente (nota di annotamento mediante la quale è stata data pubblicità - a margine dell' atto di vendita alla sentenza che ne ha dichiarata la simulazione assoluta), poiché se 1'avesse esaminato non avrebbe potuto sostenere (del tutto erroneamente) che tale nota riporta n. 18 immobili sul totale di 59 (pag. 3 quinto capoverso del provvedimento impugnato) (vedasi infra pag. 18);

3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.: perché il Tribunale omettendo l'esame di un documento rilevante quale il documento 17 prodotto da parte ricorrente ha palesemente violato il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. (pag. 3 quinto capoverso del provvedimento impugnato) (vedasi infra pag. 20);

4. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità del provvedimento (art. 360 co. 1 n. 3 elo n. 4 c.p.c.) con riferimento agli artt. 99 L.F., 135 c.p.c. e/o 111 Cost.: perché il provvedimento è palesemente carente di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Tribunale di Como non ha assolutamente chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto opponibile al fallimento l'annotazione di simulazione assoluta avvenuta - prima della trascrizione della sentenza di fallimento - a margine della trascrizione dell'atto di vendita del 10.08.1999 (vedasi infra pag. 21).

5. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. l n. 3 c.p.c.) con riferimento all'art. 112 c.p.c.: perché il Tribunale non ha assolutamente chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto opponibile al fallimento l'annotazione di "simulazione assoluta avvenuta - prima della trascrizione della sentenza di fallimento - a margine della trascrizione dell'atto di vendita del 10.08.1999 (vedasi infra pag. 22);

6. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli articoli 2808 c.c. e 77 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e 115 c.p.c.: perché il Tribunale segnala la presenza di due iscrizioni ipotecarie a favore di Equitalia Esatri s.p.a, e Banca Popolare di Sondrio, precedenti alle note relative all'avvenuta dichiarazione di simulazione (pag. 3 ultimo capoverso e pag. 4 primo capoverso del provvedimento impugnato), ciò, oltre a non essere supportato documentalmente, è totalmente irrilevante in quanto le iscrizioni ipotecarie non hanno alcuna efficacia prenotativa rispetto al fallimento RITENUTO CHE 5. ― Ritiene il collegio che il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza in assenza di precedenti specifici concernenti gli effetti dell’annotazione della sentenza di simulaz