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Ordinanza — n. 30290/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30290/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had rejected the creditor's claim due to lack of evidence and the existence of a counter-claim, a decision the appellant challenged. The Supreme Court ruled that its role is limited to verifying legal errors, not re-evaluating factual findings or the sufficiency of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 and Art. 360 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or assess the sufficiency of the trial court's reasoning; it may only declare appeals inadmissible if they aim to substitute the appellate court's factual assessment for that of the lower judges.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation sufficiency of reasoning creditor's claim bankruptcy proceedings sistema di finanziamento debiti fiscali credito ipotecario

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
di Gruppo Immobiliare 2004 – asseritamente concluso per facta concludentia con la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 1327 c.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
– S egue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, senza che ricorrano i presupposti per l’invocata applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., non configurati a sufficienza oltre l’erroneità delle tesi prospettate.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
di Gruppo Immobiliare 2004 – asseritamente concluso per facta concludentia con la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 1327 c.c.
art. 1958 c.c
Il titolo su cui la ricorrente fondava la domanda era un mandato di credito ex art. 1958 c.c.
art. 1327 c.c
di Gruppo Immobiliare 2004 – asseritamente concluso per facta concludentia con la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 1327 c.c.
art. 210 c.p
art. 116 c.p
Per questo la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nel provvedimento impugnat o – espressamente affidata dall’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16467/2017
Cass. 11511/2014
Cass. 42/2009
Cass. 3267/2008
Cass. 12052/2007
Cass. Sez. U 8053/2014
Cass. 23940/2017
U,8053/2014; Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022) e quindi, in definitiva, se il ragionamento probatorio esplicitato nella motivazione si sia mantenuto– com'è in effetti nel caso in esame – entro i limiti del ragionevole e del plausibile.
Cass. 22598/2018
Cass. 7090/2022
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento
Cass. Sez. U 28220/2018
Cass. 2001/2023
Italian court dismisses asylum claim where applicant fails to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. 28643/2020
Cass. 33858/2019
Cass. 32064/2018
Cass. 8758/2017
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20063/2017 R.G. proposto da : TIKAL PRIMA SA, elettivamente domiciliata in ROMA , LARGO MESSICO, 3, presso lo studio dell’avvocato DE ROSSI MARCO (DRSMRC73B19H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHISALBERTI GRADENIGO MATTEO (GHSMTT73T10Z110M) -ricorrente- contro FALLIMENTO GRUPPO IMMOBILIARE 2004 SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato SMARGIASSI GIOVANNI (SMRGNN68E30H501X), rappresentato e difeso dagli avvocati DE CESARI PATRIZIA (DCSPRZ47A62C933A), TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 6789/2017 depositatoi l 16/06/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Dagli atti di causa emerge che Tikal Prima s.a. (già Tikal Plaza s.a.) – società lussemburghese facente parte del Gruppo Tikal s.p.a. d i cui erano soci Danilo Coppola (98%) e Francesca Garofalo (2%) – proponeva nel 2013 domanda di ammissione al passivo del Fallimento Gruppo Immobiliare 2004 s.p.a. in liquidazione (già Gruppo Coppola s.p.a.), in via chirografaria, per euro 79.797.681,18, (oltre interessi per euro 5.931.023,56), con eventuale compensazione di partite debitorie e creditorie inter partes. Il titolo su cui la ricorrente fondava la domanda era un mandato di credito ex art. 1958 c.c. di Gruppo Immobiliare 2004 – asseritamente concluso per facta concludentia con la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 1327 c.c. – in forza del quale Tikal avrebbe finanziato l’operazione di risanamento delle posizioni debitorie fiscali delle società del gruppo, versando la provvista necessaria ( euro 79.929.855,34 ) a Mib Prima s. p .a. , “società veicolo” appositamente costituita per rendere possibile l'esdebitazione di dette società, nell'ambito d i una t ransazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. (conclusa e non adempiuta).

Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, Tikal estingueva con proprie risorse molteplici posizioni passive delle società coinvolte e nell’ottobre del 2010 stipulava con MIB Prima un contratto di finanziamento ( nell’esclusivo interesse di Gruppo Immobiliare 2004), con cui conferiva risorse per e uro 43.378.582.000,00 da destinarsi all'attuazione degli obblighi assunti con l'Erario (a giugno 2010) nell'ambito del percorso di risanamento delle società riconducibili aDanilo Coppola. In base agli accordi, tutte le società garantite da MIB Prima, compresa la ricorrente, si sarebbero poi dovute fondere per incorporazione in Gruppo Coppola s.p.a. ( poi Gruppo Immobiliare 2004s.p.a.). 1.1.

– Il giudice delegato rigettava la domanda ritenendola del tutto sfornitadi prova, tanto più che dalla documentazione della procedura emergeva, al contrario, un credito della fallita verso Tikal di euro 39.451.606,35, comprovato da plurimi riconoscimenti del debito. 1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe , i l Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da Tikal Prima s.a. allo stato passivo del Fallimento Gruppo Immobiliare 2004 s.p.a. in liquidazione, per mancanza di prova del titolo costituito dal mandato di credito. Esaminando le plurime risultanze documentali, i l t ribunale meneghino ha valorizzato, tra l’altro, che nella relazione attestativa sull’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dall'odierna fallita (doc. 13) «significativamente, si dà atto che la provvista per il pagamento dei debiti erariali di Gruppo Immobiliare deriva dall'incasso di un credito della stessa verso Tikal, e non già da qualsivoglia rapporto di finanziamento, sussistente, per contro, nei confronti di altre società del gruppo (v. pag. 31)», aggiungendo che « c i ò è ulteriormente confermato dalla scrittura privata rassegnata sub doc. 16, avente a oggetto un contratto di finanziamento tra MIB Prima (mutuatario) e Tikal (mutuante) per un importo di euro 46.000.000,00, nella quale la sola MIB Prima si è impegnata alla restituzione del predetto», e concludendo che «l'accreditamento dell'importo oggetto di tale ultimo contratto da Tikal a Mib Prima è stato dimostrato dalle contabili bancarie prodotte grazie a ordine del precedente GR ex art. 210 cpc, sicché, se non vi è alcun dubbio circa l'esistenza di un credito dell'odierna opponente nei confronti di MIB Prima spa, dall'esame della - invero assai copiosa - documentazione allegata al ricorso in opposizione per cui è causa non residua alcuna incertezza circa il carattere esclusivo dell'obbligo di restituzione del medesimo in capo a quest'ultima.» 2.

– Avverso detta decisione Tikal propone ricorso per cassazione in due motivi , cui il Fallimento intimato resiste con controricorso,illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo si denuncia v iolazione degli artt.1958, 1327 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1326, 1350 c.c., sul rilievo che il titolo vantato con l’insinuazione al passivo era un mandato di credito conferito da Gruppo Immobiliare 2004 ed attuato da Tikal, che lo onorava attraverso i pagamenti dei debiti erariali di alcune delle società del gruppo e finanziando la “società veicolo”Mib Prima nell'ambito del percorso di risanamento avviato dalla società allora in bonis; trattandosi di operazione sussumibile nell'art. 1958 c.c. ( per cui « Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito incarico, a fare credito a un terzo in nome e per conto proprio, quella che ha data l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro»), la prova del conferimento e dell'attuazione del mandato di credito non doveva essere ricercata in uno specifico documento, come se tale contratto fosse sottoposto a forma scritta ad substantiam, ma nel contesto dei rapporti riconducibili all'operazione di risanamento, ben potendo desumersi l’operatività della norma dal meccanismo negoziale di cui all’art. 1327 c.c., ignorato dal tribunale.

Secondo la ricorrente, al di là dei vari documenti presi in considerazione dal tribunale, quello non adeguatamente valorizzato sarebbe la scrittura privata che rappresentava l'attuazione ultima del mandato di credito ( all. 16 ) , ossia il contratto di finanziamento tra Mib Prima (mutuatario) e Tikal (mutuante) per un importo di euro 46.000.000,00, nella quale Mib Prima si impegnava alla restituzione del predetto importo, come testualmente prevedeva l’art. 1: «TIKAL concede a MIB, che accetta, un finanziamento pari ad €46.000.000 (euro quarantaseimila/00) erogato inpiù soluzioni.

Tale finanziamento sarà utilizzato da MIB per gli obiettivi previsti dal suo statuto e comunque per dotare la stessa di liquidità per ottimizzare il proprio progetto»; il rapporto di finanziamento tra Tikal e Mib Prima e il conseguente obbligo di rimborso della seconda in favore della prima sarebbero « circostanze del tutto compatibili con la sussistenza del mandato di credito tra Gruppo Immobiliare 2004 e TIKAL». 2.2. –Il secondo mezzo denunzia « v iolazione degli artt. 115 , 116 c.p.c. e 2697 c.c. con conseguente violazione dell'art. 1958 c.c.», sull’assunto che T ikal, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, avrebbe provato il fondamento del proprio credito.

Deduce la ricorrente che la decisione doveva essere assunta “iuxta alligata et probata”, sulla base di una documentazione “meglio esaminata”, mentre il tribunale aveva ritenuto pacifico il finanziamento effettuato da Tikal a Mib Prima, ma ignorato la prova documentale dei tanti pagamenti fatti da Tikal direttamente ai creditori del Gruppo; anche l’evidenziata circostanza che Mib Prima non era garante del Gruppo Coppola confermerebbe lo schema del mandato di credito, essendo del tutto logico e coerente che la garanzia per le obbligazioni delle società coinvolte provenisse dal soggetto giuridico in cui venivano concentrate le risorse economiche destinate al risanamento, e non dal soggetto interessato al risanamento, quale Gruppo Coppola, che peraltro presentava una ulteriore proposta autonoma integrativa.

Non sarebbe stato adeguatamente valutato nemmeno l'all. 9 (copia verbale assemblea straordinaria del 10 giugno 2009 di Mib Prima) in cui si legge che « il Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a stipulare accordi con società del Gruppo Tikal s.p.a in liquidazione nonché con soci e creditori delle stesse per operare come società veicolo dello sdebitamento delle stesse società del gruppo Tikal attraverso un piano di ristrutturazione anche attraverso il ricorso a procedure concorsuali», né il fatto che l'importo complessivo pagato da Mib Prima mediante assegni circolari (oggetto di ordine di esibizione ed art. 210 c.p.c. ) era pari a euro 43.376.992,56, somma pressoché coincidente con il finanziamento di euro 43.378.582,75.

Inoltre, sarebbe stata omessa la valutazione del collegamento negoziale nell’ambito del piano di risanamento digruppo e dei documenti depositati , accanto all’errata valutazione della transazione fiscale art. 182 ter l.fall. 3. – I motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili, perché attengono al merito della vicenda e alla valutazione delle risultanze istruttorie, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 3.1. – In primo luogo non risulta compiuta alcuna violazione degli artt. 1958, 1327 e 2697 c.c., poiché il tribunale non ha affermato che occorresse la forma scritta ad probationem dell’allegato mandato di credito, ma ha semplicemente esaminato il materiale istruttorio e concluso che di tale preteso contratto non vi è prova, senza che il ricorrente abbia allegato l’omesso esame di un fatto decisivo controverso( anche a voler considerare tale il fatto portato da un documento), poiché la decisività de gli aspetti asseritamente non esaminati, indicati nei motivi, non emerge affatto, trattandosi invece di una diversa ricostruzione – in termini di mera compatibilità – tra i dati documentali d isponibili e le valutazioni che se ne possono trarre. 3.2.

–In secondo luogo, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è di regola giudice del fatto in senso sostanziale, ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Per questo la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nel provvedimento impugnat o – espressamente affidata dall’art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 30516/2018, 205/2022) – contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 3630/2017) o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 9097/2017). 3.3.

– Risponde ad un costante insegnamento nomofilattico che la valutazione delle prove raccolte (anche quando si tratta di presunzioni) costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ex art. 360 , comma 1, n.

5) c.p.c. – nel caso in esame neppure invocato come tale – che consiste n ell’omissione, in sede di accertamento della fattispecie concreta, dell'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo del provvedimento impugnato o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia(ex multis , tra le più recenti, Cass. 3110/2022). 3.4. – Ed infatti, l a valutazione del materiale probatorio (ivi compreso il giudizio sull'attendibilità dei testi) nonché la stessa scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti sugli altri elementi probatori allegati e non accolti(ex plurimis , Cass. 16467 / 2017 , 11511 / 2014 , 42 / 2009). 3.5.

– I l compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. 3267/2008), anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass.12052/2007), dovendo limitarsi a controllare, a norma degli artt.132, n. 4 e 360 , n. 4 c.p.c., se i giudici di merito abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e che la motivazione fornita non sia solo apparente, ovvero perplessa o irriducibilmente contraddittoria (ma non più in sufficiente:

Cass. Sez. U,8053/2014; Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022) e quindi, in definitiva, se il ragionamento probatorio esplicitato nella motivazione si sia mantenuto– com'è in effetti nel caso in esame – entro i limiti del ragionevole e del plausibile. 3.6. – Del resto, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnatoe le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass.

Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). 3.7. – A nche di recente si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). 4. – S egue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, senza che ricorrano i presupposti per l’invocata applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., non configurati a sufficienza oltre l’erroneità delle tesi prospettate. 5.

– Sussistono invece i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. n. 228 del 2012, che impone il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione da essa proposta, a norma del co. 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 45 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che dell’inter