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Ordinanza — n. 30192/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian expulsion order partially allowed; family ties must be considered even without formal reunification request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30192/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Andi Hoxha's appeal against an expulsion order issued by the Judge of Peace in Pistoia. While the first and third grounds were dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural mismatch, the second ground regarding family ties was found valid. The court ruled that Article 13 of the Immigration Act requires judges to assess family bonds regardless of whether a formal reunification request was filed, leading to the annulment of the expulsion decision.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286/1998; Art. 8 CEDU: The expulsion of a foreigner exercising family reunification rights requires consideration of family ties, even if no formal application for reunification was submitted.

Parole chiave

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expulsion order annulment family reunification rights insufficient motivation foreigner expulsion Article 13 Immigration Act espulsione di familiari allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286/1998
L'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs.
Art. 8 CEDU
d.l. n. 73/2022
― Il primo motivo oppone l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, dato dalla presentazione della domanda relativa al decreto flussi del 2021; denuncia, altresì, la mancata applicazione e violazione del d.l. n. 73/2022.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
― Col secondo mezzo si denuncia l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, nonché la mancata applicazione e l’ errata interpretazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.8 CEDU.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 giugno 2018, n. 16272
Cass. 5 dicembre 2022, n. 35653
Tale norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 5 dicembre 2022, n. 35653;
Cass. 22 gennaio 2019, n. 1665
Cass. 22 gennaio 2019, n. 1665; Cass.
Cass. 15 gennaio 2019, n. 781
1665; Cass. 15 gennaio 2019, n. 781; Cass.
Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957
781; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25026 R.G.anno 2022 proposto da: Hoxha Andi, rappresentato e difeso dall’avvocatoMaurizio Folli; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositata l’11 luglio 2022 del Giudice di pace di Pistoia. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Pistoia ha respinto l’opposizione proposta da Andi Hoxha Sez.

I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. 2. ― Il ricorso si fonda su tre motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il primo motivo oppone l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, dato dalla presentazione della domanda relativa al decreto flussi del 2021; denuncia, altresì, la mancata applicazione e violazione del d.l. n. 73/2022. Deduce l’istante di aver presentato regolare domanda di permesso di soggiorno relativamenteai flussi dell’anno 2021 e che nell e more del giudizio eraentrato in vigore il cit. d.l. n. 7 3 /2022 ;

è spiegato che, in forza di tale decreto, egli, alla data della decisione, assunta l’11 luglio 2022, aveva la concreta prospettiva di ottenere un regolare contratto di lavoro entro i l 22 luglio 2022 ; in base al d etto provvedimento normativo sarebbe stata sanata anche la propria situazione di irregolarità, visto che «il decreto prevede, altresì, che il datore di lavoro possa assumere subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022». Il motivo è inammissibile. La questione posta non è affrontata d al G iudice di pace, né il ricorrente deduce di averla prospettata in quella sede.

In passato, questa Corte ha bensì riconosciuto che il giudice chiamato a pronunciarsisulle conseguenze dipendenti dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare sul provvedimento espulsivo: ma ciò ove consti che lo straniero abbia allegatospecificamente, nel giudizio di merito, la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, della procedura in questione (Cass. 20 giugno 2018, n. 16272 ). Nella fattispecie ciò non può essere oltretutto accaduto, visto che il decreto di espulsione data 13 aprile 2022(cfr. l’ordinanza impugnata), mentre il d.l. n. 73/2022 è entrato in vigore il 22 giugno dello stesso anno.

Oltretutto, nel provvedimento impugnato si legge che il ricorrente non Sez. I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 svolgeva alcuna attività(nonostante avesse chiesto di essere assunto presso il cognato). 2. ― Col secondo mezzo si denuncia l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, nonché la mancata applicazione e l’ errata interpretazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.8 CEDU. Deduce il ricorrente che il Giudice di pace avrebbe mancato di prendere in considerazione il tema dei proprirapporti familiari, il quale era stato fatto valere con l’opposizione all’espulsione.

Il motivo èfondato. L'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone di tenere conto, nell’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine. Tale norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 5 dicembre 2022, n. 35653;

Cass. 22 gennaio 2019, n. 1665; Cass. 15 gennaio 2019, n. 781; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957). L’ordinanza impugnata, che fa oltretutto precisa menzion e della prospettazione, da parte dell’odierno ricorrente,dell’esercizio del diritto alricongiungimento familiare, non si occupa della questione dei legami familiari, dando esclusivorilievo al fatto dell a mancata disponibilità, in capo a Hoxha, di un valido titolo di soggiorno. 3. ― Col terzo motivo di ricorso l’ordinanza impugnata è censurata per difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, oltre che per l’errata applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998.

Ci si duole di un vizio motivazionale del provvedimento di espulsione Il motivo è inammissibile, in quanto carente di specificità. Esso Sez. I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 trascura inoltre di considerare che oggetto del ricorso per cassazione è l’ordinanzaresa dal giudice di pace a norma dell’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, e non il decreto prefettizio. 4. ― In accoglimento del s e condo motivo il ricorso deve essere dunque accolto, con rinvio della causa al Giudice di pace di Pistoia che, in persona di altro magistrato, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inamm issi bili i restanti; cassal’ordinanza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Pistoia, in persona di altro magist