Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30185/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against deportation order due to judge's failure to address asylum claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30185/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a peace judge's rejection of a deportation opposition. The peace judge dismissed the claim without addressing the applicant's specific argument regarding the lack of information about requesting international protection, treating all other grounds as absorbed by the binding nature of the deportation act. The court ruled this constituted a fundamental defect in reasoning and an omission of a decisive issue, necessitating the annulment of the decision and remittal to a different judge for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 10 comma 4° e 10 ter d.lgs n. 286/1998: A decision annulling a deportation opposition is void if the court fails to address a decisive ground of appeal, such as the omission to inform the applicant of the right to seek international protection, constituting a fundamental defect in reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
deportation opposition fundamental defect in reasoning omission of decisive issue international protection claim binding administrative act Cassation annulment defect of motivation riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt.
Art. 112 c.p.c.
Art. 10 comma 4° d.lgs n. 286/1998
Art. 10 ter d.lgs n. 286/1998
Art. 111 Cost.
artt. 112 c.p
in relazione agli artt. 112 c.p.c., 10comma 4° 10 ter d.lgs n.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 17609/2024 — snciv
Italian Court dismisses appeal due to failure to certify document conformity electronically under CPC rules.
Ordinanza Interlocutoria — n. 15385/2022 — snciv
Cassation court declares expulsion appeal notification null due to improper recipient and orders renewal.
Ordinanza — n. 11674/2024 — snciv
Italian Court of Cassation allows asylum seeker's appeal due to lack of effective pre-identification information. The court found the lower court failed to verify if the mandatory information obligation was met. The decision establishes that generic declarations of information are insufficient without proof of timing and language. The case highlights the strict requirement for effective communication in asylum procedures. The ruling mandates a retrial to ensure procedural correctness in identification processes. This outcome reinforces the protection of fundamental rights during initial asylum screening. The court emphasized the necessity of concrete evidence over administrative assertions. The decision clarifies the scope of the information duty under Italian asylum law. It sets a precedent for reviewing the effectiveness of pre-identification protocols. The judgment ensures that procedural safeguards are strictly applied in immigration cases.
Ordinanza — n. 9282/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal due to lack of mandatory defense counsel for post-2017 criminal proceedings.
Ordinanza — n. 27962/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to lack of evidence proving cohabitation with Italian citizen.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26709/2022 R.G. proposto da : Rayeni Aleddine, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro Questore di Agrigento, Ministero Dell'interno -intimato- avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO n. 962/2022depositato i l 03/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Agrigento, con decreto depositato il 6 ottobre 2022, ha rigettato il ricorso proposto da Rayeni Adeline avverso il decreto di respingimento prot. n. 3720-9 con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Agrigento del 31.8.2022 e notificato in pari data.

Il Giudice di Pace ha premesso che la presente controversia ha ad oggetto la verifica dei presupposti che legittimano il respingimento dello straniero dal territorio dello Stato in ipotesi tassativamente previste, restando escluso che il Giudice, in sede di opposizione, possa o debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento, costituendo il provvedimento un atto a carattere vincolato. Ciò premesso, ha affermato che non sussistono elementi per valutare la denunciata erroneità della motivazione, rimanendo assorbito ogni ulteriore motivo di lamentela.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Rayeni Adeline affidandolo ad un unico articolato motivo. L’intimato non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c., 10comma 4° 10 ter d.lgs n. 286/1998, direttiva 2013/32/UE, 111 Cost. Nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Lamenta il ricorrente che, nonostante avesse impugnato il decreto di respingimento, denunciando l’omessa informativa nei termini sopra illustrati, il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso senza alcuna considerazione di tale profilo, benchédeterminante.

Il Giudice di Pace aveva dunque del tutto omesso di esaminare e rispondere allo specifico motivo di impugnazione in merito alla mancata informativa, incorrendo quindi in un’omessa pronuncia.

2. Il motivo è fondato. Nella parte narrativa è stata riassunta la motivazione del decreto con cui il Giudice di Pace di Agrigento, nel rigettare l’opposizione al decreto di respingimento, ha evidenziato che, costituendo il decreto di respingimento un atto a carattere vincolato, ha escluso che il Giudice, in sede di opposizione, possa o debba verificare la legittimità procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriore ragioni giustificative del provvedimento, ritenendo “assorbito ogni ulteriore motivo di lamentela”. Non vi è dubbio che le censure del ricorrente, che vanno riqualificate come difetto assoluto di motivazione (dato che una pronuncia è stata emessa anche se non congruente con le censure del ricorrente), abbiano fondamento, atteso che il Giudice di pace ha omesso ogni argomentazione sul thema decidendum -difetto di informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale - rendendo una motivazione del tutto evasiva sulle specifiche censure del ricorrente.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sull