Italian Court dismisses appeal against expulsion order due to failure to notify the Interior Ministry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the Interior Ministry, the proper opposing party, was never notified of the filing. The appellant, a foreign national from Albania, challenged a validation of an expulsion order and related passport seizure measures, arguing violations of defense rights and insufficient reasoning. The court rejected these substantive arguments entirely, ruling that the procedural defect of non-notification rendered the appeal void ab initio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. n. 286/1998; Art. 24 Cost.: An appeal against an administrative measure is inadmissible if the competent authority is not properly notified, as the right to adversarial proceedings cannot be exercised without knowledge of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8152 R.G. anno 2022 proposto da: Sotiri Dionis, rappresentatoe difeso dall’avvocato Maurizio Bono; ricorrente contro Ministero dell’interno,in persona del Ministro pro tempore; nonintimato avverso il decreto depositatoil 25 gennaio 2022 del Giudice di pace di Monza. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 settembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― Il 25 gennaio 2022 il Giudice di pace di Monza ha convalidato Sez. I–RG 8152 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 il decreto del Questoredi Monza e Brianza con cui sono state disposte, in danno di SotiriDionis, nato in Albania, le misure al te rnative della consegna del passaporto o di altro documento equipollente e dell’obbligo di presentazione presso il locale ufficio diquestura: misure ─ queste ─ adottate in relazione all’ordine di espulsione prefettizio pronunciato nei confronti del nominato cittadino straniero. 2.
― Il provvedimento è stat o impugnat o per cass a zione da Sotiri con un ricorso articolato in due mezzi di censura.Il Ministero non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ─ Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 edell’art. 24 Cost., «per il mancato rispetto delle garanzie difensive e per aver assunto il provvedimento di convalida senza aver dato la possibilità al ricorrente di depositare memorie». Si lamenta non essersi dato atto che l’istante era assistito da un difensore di fiducia e che, comunque,il diritto di difesa dello stesso non era stato garantito nemmeno dalla nomina di un difensore d'ufficio.
Col secondo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Viene menzionata documentazione da cui si evidenzierebbe l 'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il quale, quindi, avrebbe goduto di autonomia economica e finanziaria; si deduce che il provvedimento impugnato risulterebbe contraddittorio rispetto a talerealtà dei fatti. 2. ─ Il ricorso è inammissibile. Esso non risulta infatti notificato al legittimo contraddittore del ricorrente, vale a dire al Ministero dell’interno. 3. ─ Nulla deve statuirsi in punto di spese.
Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente (art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011).
P.Q.M.
La Corte Sez. I–RG 8152 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera