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Decreto — n. 30164/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 30164/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Isidoro Spiezia, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the intimati argued for a ruling on the merits. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the lack of a request constitutes a renunciation of the appeal, thereby terminating the proceedings without addressing the substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit judgment definition proposal extinction of proceedings Code of Civil Procedure diritto a un difensore spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31282/2021 R.G. proposto da : ORABONA ANTONIO, ORABONA MICHELE, UZZI CIRO, elettivamente domiciliati in GRUMO NEVANO VIA ROMA 5 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SPIEZIA ISIDORO (SPZSDR78H17A080G) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro IANNOTTA LORENZO, RADENTE MAURIZIO, RAZZANO FRANCESCA, RADENTE ALESSANDRO, PIACENTINI STEFANO, COLELLA MICHELE, ABBATIELLO MARCELLO, FALLIMENTO DEL CONSORZIO COFIDI ITALIA SOC COOP DI GARANZIA IN LIQUIDAZIONE, AMOROSO PASQUALE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1559/2021 depositata il 20/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.