Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Italengineering Srl, filed a cassation appeal against a second-instance judgment but remained silent regarding the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the court's proposal for case definition constitutes a waiver of the right to request a decision, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29894/2017 R.G. proposto da : ITALINGEGNERIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 82, presso lo studio dell’avvocato CAMPI RAFFAELLA (CMPRFL70E68H501C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SINTECO HOLDING SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE FEDERICO (GRDFRC72T26H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOLLI ANDREA (LLLNDR68A24A944V), MAFFEI ALBERTI ALBERTO (MFFLRT35H04E289U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1137/2017 depositata il 17/05/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di