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Ordinanza — n. 30070/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court ruling declaring opposition to injunction inadmissible due to lack of municipal authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30070/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Mayor and the Municipality of Torregrotta against the Court of Appeal's decision. The lower court had declared the opposition to an injunction inadmissible because the Mayor lacked authorization from the Municipal Council to sue. The Court ruled that the authorization is required for procedural legitimacy rather than the entity's validity, allowing it to be produced even after the initial deadline. Consequently, the Court of Appeal's judgment was quashed and the case remitted for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 75, 182, 374, 360 c.p.c.; Art. 91, 106 c.p.c.; The authorization for a public entity to act in court pertains to procedural legitimacy and can be produced at any stage of the proceedings without affecting the urgency of the initial opposition.

Parole chiave

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public entity litigation municipal authorization injunction opposition procedural legitimacy quashing of judgment remittal to appellate court statutory deadline aggiudicazione di appalto comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 75 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 374 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
75, 182 e 374 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.
Art. 91 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente Sindaco Coco Angelo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 106 cpc in riferimento all’art.
Art. 106 c.p.c.
Art. 641 c.p.c.
Con la decisione impugnata, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, ritenendo l’opposizione proposta dal comune di Torregrotta ab origine inammissibile con la conseguente operatività delladecadenza di cui all’art. 641 c.p.c.
art. 641 c.p
Con la decisione impugnata, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, ritenendo l’opposizione proposta dal comune di Torregrotta ab origine inammissibile con la conseguente operatività delladecadenza di cui all’art. 641 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8020 del 27/04/2004
Civ. Sez. III 2391/2004
8020; Civ. Sez. III 2391/2004; Sez.
Sez. I 5135/2004
III 2391/2004; Sez. I 5135/2004; Sez.
Sez. III, n. 19164/2005
I 5135/2004; Sez. III, n. 19164/2005; Sez.
Sez. I, n. 21811/2006
19164/2005; Sez. I, n. 21811/2006; Sez.
Sez. I 15304/2007
21811/2006; Sez. I 15304/2007; Sez.
Sez. I 16382/2007
I 15304/2007; Sez. I 16382/2007).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22107/2017 R.G. proposto da : COMUNE TORREGROTTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAZZARA PASQUALE; -ricorrente- CONTRO COCO ANGELO; - intimato - CONTRO RUVOLO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA V.DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato TEMPESTA PAOLO rappresentato e difeso dall'avvocato SACCA' GIANCARLO; -controricorrente- esul ricorso iscritto al medesimo n. di RG proposto da:

COCO ANGELO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE DOMENICO FRANCESCO; -ricorrente- CONTRO COMUNE DI TORREGROTTA - intimato - e RUVOLO Domenico, come sopra rappresentato e difeso; - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 622/2017depositata l’ 08/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Il Tribunale di Messina ingiunse al Comune di Torregrossa in data 25/11/2002 il pagamento a Ruvolo Domenico della somma di € 19.078,48 oltre interessie spese relative ai compensi a lui spettanti per la redazione del progetto di ristrutturazione del mattatoio comunale ed adeguamento di impianto elettrico e di depurazione.

Il Comune di Torregrossa propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all’ingiunzione in quanto l’incarico era stato affidato a Ruvolo Domenico con contratto nullo mancante della sottoscrizione del Sindaco. Il Tribunale di Messina accolse l’opposizione del Comune di Torregrossa. Ruvolo Domenico appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Messina la quale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò l’opposizione inammissibile stante la mancanza di delibera della Giunta Comunale che autorizzava la costituzione in giudizio e confermò il decreto ingiuntivo condannando sia il Comune di Torregrossa che il Sindaco in solido tra loro a pagare il compenso professionale a Ruvolo Domenico.

Avverso la sentenza nr.622 del 2017 della Corte di Appello di Messina propongono ricorso per cassazione separatamente con atti autonomi sia il Sindaco sig. Coco Angelo, con atto notificato in data 12.09.2017 affidato a due motivi, sia il Comune di Torregrossa con atto affidato ad un motivo. Ruvolo Domenico resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE I due ricorsi cui è stato attribuito il medesimo numero di ruolo vanno esaminati congiuntamente per la loro sostanziale identità. Con il primo motivo di ricorso il Sindaco Coco Angeloe con l’unico motivo il Comune di Torregrossa denunciano infatti la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 182 e 374 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza di autorizzazione della Giunta municipale e difetto di legittimazione passiva del Sindaco mentre, al contrario, non solo non era necessaria l’autorizzazione della Giunta ma la stessa Giunta aveva ratificato in appello con atto del 9/2/2012 tutti gli atti processuali compiuti in primo grado.

Con il secondo motivo il ricorrente Sindaco Coco Angelo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 106 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Messina aveva errato nel condannare il Sindaco a pagarele spese di ambo i gradi di giudizio in solido con il Comune di Torregrossa. Il primo motivo di ricorso e l’identico motivo unico del Comune sono fondatie devono essere accolt i , restando assorbito il secondo motivo del ricorso Coco. Non è contestato, in quanto risultante dalla sentenza impugnata, che il comune di Torregrotta, con la delibera n. 15 del 09.02.2011, depositata nel giudizio di appello, in uno alla propria comparsa di costituzione in giudizio, ha provveduto a sanare ogni e qualunque eventuale difetto di rappresentanza nel giudizio di cui sopra in capo al sindaco che ha rilasciato la procura per proporre opposizione al D.I. n. 1081/2002 del 25.11.2002.

Vale, quindi, e deve essere applicato il principio di diritto affermato dalle SS.UU., secondo il quale (Sez. U, Sentenza n. 8020 del 27/04/2004 ) “L'autorizzazione a stare in giudizio emessa dall'organo collegiale competente, che è necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, senza che la controparte possa dedurre l'insussistenza delle ragioni d'urgenza che hanno indotto l'organo che rappresenta l'ente pubblico (nella specie, il Presidente di una regione) a proporre l'opposizione senza essere ancora munito dell'autorizzazione dell'organo (nella specie, la Giunta), al quale unicamente spetta la valutazione della correttezza dell'operato del primo.” (vedi anche Cass.

SS.UU. 27.04.2004 n. 8020; Civ. Sez. III 2391/2004; Sez. I 5135/2004; Sez. III, n. 19164/2005; Sez. I, n. 21811/2006; Sez. I 15304/2007; Sez. I 16382/2007). Con la decisione impugnata, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, ritenendo l’opposizione proposta dal comune di Torregrotta ab origine inammissibile con la conseguente operatività delladecadenza di cui all’art. 641 c.p.c. Né alcun rilievo può avere la circostanza menzionata dalla Corte di appello secondo cui la ratifica è intervenuta dopo la definizione del giudizio di primo grado e dopo la notificazione dell’appello dato che l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo era stata sollevata dall’opposto Domenico Ruvolo in sede di discussione orale e respinta dal Tribunale costituendo poi oggetto del secondo motivo di appello da parte del sig.

Ruvolo. In considerazione di quanto sopra, e come precisato,i ricorsi propost i devono essere accolti, con conseguente cassa zione del la sentenza impugnata e con rinvio alla Corte di Appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorsodel Comune di Torregrotta e il primo motivo del ricorso di Angelo Coso,assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione anche per le