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Decreto — n. 30058/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal after 40 days, resulting in judgment extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30058/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal, constituting a formal withdrawal. The appellant had explicitly renounced the appeal, leading the court to apply Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was extinguished, and the appellant was ordered to pay the procedural costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within the prescribed term or explicitly renounces the appeal, the cassation judgment is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction formal withdrawal of appeal 40 day procedural term renunciation of litigation judgment extinction procedure anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, avendo anzi rinunciato al ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ anche a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto della citata condotta processuale della parte ricorrente;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, avendo anzi rinunciato al ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ anche a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi comunque rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5184/2022 R.G. proposto da : ISI3000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN (CNLVNI73T05L086X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROCEDURA DI A.S. DELLA FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) rappresentato e difeso dall'avvocato ARTUSI SACERDOTI ROBERTO (RTSRRT80C08D325V) -controricorrente- nonchè contro FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA SPA IN LIQUIDAZIONE E IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA EMILIO DE CAVALIERI, N. 7, presso lo studio dell’avvocato MINERVINI VITTORIO (MNRVTR69E16A662K) rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSINI STEFANO (MBRSFN69E02L219R) -controricorrente- nonchè contro FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA IN LIQUIDAZIONE, FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA-intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1685/2021 depositata il 11/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, avendo anzi rinunciato al ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ anche a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi comunque rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto della citata condotta processuale della parte ricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed ag