Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Capra Enrica, filed a recourse against the bankruptcy decree of EuroMoquettes SRL but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If a party fails to request a decision on a proposed settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11966/2016 R.G. proposto da : CAPRA ENRICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO (CRQRMN59T28E783N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO EUROMOQUETTES SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA (DPRNCL57S02H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati CASELLATI FRANCESCO (CSLFNC64R21L736Z), -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VENEZIA n.6581/2015 depositata il 11/04/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le