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Ordinanza — n. 30048/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper defendant; appeal must target the Prefect, not the Police Chief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30048/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it against the Milan Police Chief instead of the Milan Prefect, who is the sole authorized defendant for expulsion orders. Although the appellant argued procedural violations regarding detention and family ties, the court ruled that the error in naming the respondent renders the appeal void under established case law. Consequently, the request for review of the expulsion decree was rejected without addressing the merits of the substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. 286/1998; Art. 8, comma 6, D.Lgs. 150/2011: The appeal against an expulsion decree must be filed against the authority that issued the order, specifically the Prefect, and cannot be directed at the Police Chief.

Parole chiave

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expulsion decree appeal proper defendant standing Prefect authority jurisdiction inadmissible cassation appeal administrative litigation procedure reintegrazione della cittadinanza diritto di soggiorno degli stranieri revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. 286/1998
In particolare è stato chiarito che l a formulazione dell'art. 13-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs.
Art. 8, comma 6, D.Lgs. 150/2011
150), secondo il quale «L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati», è stato riprodotto, pressoché pedissequamente, nell'art. 8, comma 6, del cd.
Art. 374, comma 3, cod. proc. civ.
Detto orientamento è anche avallato, con la particolare efficacia di cui all'art. 374, comma 3, cod. proc. civ., da una pronuncia delle Sezioni Unite (n.
Art. 18, comma 8, D.Lgs. 150/2011
art. 18, comma 8, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1340/2022 R.G. proposto da : HE WENKAI, elettivamente domiciliato in ROMA CIR.NE CLODIA, 36/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI LORETTA (NTNLTT77L43L117P) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI LUIGI ALERAMO MARIA GIOVANNI (RSSLLR77H04F205N) -ricorrente- contro QUESTOREdi MILANO -intimato- Avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE MILANO n. 30023/2021depositata il 21/12/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 21-12-2021 il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso di He Wenkai, nato in Cina il 4 - 1 - 1997, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Milano, notificato in data 27-5-2021, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi dell’art.13, comma 2 lett.

b) T.U.I. perché si era trattenuto illegalmente sul territorio nazionale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Milano, che è rimasta intimata.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «art.360 n.3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art.13 e.2 lett. E D. Lgs.286/1996 nonché dell’art.5 della Direttiva 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del16 dicembre 2008 in relazione all’art.132 c.p.c. ed omessa. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al principio del giusto processo in relazione alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa».

Deduce il ricorrente di non avere potuto presentare domanda di permesso di soggiorno per causa di forza maggiore, essendo egli detenuto. Lamenta, inoltre , che non sia stata valutata la sua situazione familiare, in particolare rimarca di avere una relazione sentimentale con una cittadina cinese munita di permesso di soggiorno con scadenza febbraio 2022. Inoltre evidenzia che il padre, la madre e il fratello vivono in Italia e sono titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro in corso di rinnovo.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, i l ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa. In particolare è stato chiarito che l a formulazione dell'art. 13-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (abrogato dall'art. 34, comma 19, lettera c], del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), secondo il quale «L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati», è stato riprodotto, pressoché pedissequamente, nell'art. 8, comma 6, del cd.

«decreto semplificazione dei riti» (d.lgs. n. 150 del 2011), a tenore del quale «L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati» (cfr. Cass.14293/2006; Cass. 16178/2015; Cass.29968/2020; Cass. 9810 /2021; Cass. 22694 /2021; Cass.27555/2022; cfr. da ultimo Cass. 413/2023 circa la non impugnabilità in via autonoma del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero colpito da decreto espulsivo).

Detto orientamento è anche avallato, con la particolare efficacia di cui all'art. 374, comma 3, cod. proc. civ., da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15141 del 2001), resa con riferimento alla pressoché identica precedente formulazione normativa in tema di giudizio di opposizione all'espulsione prefettizia. 2.2. Nella specie, il ricorrente ha evocato in giudizio il Questore di Milano e non il P refetto di Milano, che è l’unico legittimato passivo, anche qualora, come nella specie, sia impugnato, oltre al decreto di espulsione, anche il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, in base ai principi suesposti.

Dunque, il ricorrente non ha proposto l’impugnazione nei confronti dell’unico ed esclusivo soggetto legittimato passivo e da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

3. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. C