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Ordinanza — n. 30043/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific refutation of the lower court's findings on language preference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30043/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to specifically refute the lower court's finding that the applicant preferred English for notifications. The applicant argued that the expulsion decree lacked a translation into his native language, claiming he did not know Italian or English. However, the court noted the applicant had previously stated a preference for English during an interview, rendering the generic claim of ignorance irrelevant to the specific facts established below.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 286/1998; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: An appeal is inadmissible if the ground of appeal does not specifically refute the factual findings or the reasoning of the lower court, particularly when those findings are based on the applicant's own prior declarations regarding language preference.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific refutation language preference declaration expulsion decree translation Cassation procedure rules allontanamento in diritto degli stranieri allontanamento procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 286/1998
7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art.
Art. 13, comma 7, T.U.I.
3 in relazione all’art. 13, co.
Art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011
art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art.
art. 360 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28445/2022 R.G. proposto da : KAMAL HOSSAIN, rappresentato e dife so d all'avvocato RUSSO GIUSEPPE (RSSGPP73D17H703I) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe QUESTURA DI RAGUSA , domiciliat i in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZAdel GIUDICE DI PACE di RAGUSA n. 2 96 /2022 depositata il22/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con l’ordinanza n. 296/2022 resa nel procedimento iscritto al n. 2712/22 R.G. in data 22.09.2022 il Giudice di Pace di Ragusa ha rigettato l’opposizione proposta da HOSSAIN KAMAL , nato in Bangladesh il 10.07.1977, avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore di Ragusa il 4-7-2022 ai sensi dell’art.10, comma 2, lett.

b) d.lgs.n.286/1998.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Ragusa e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione l’udienza di discussione della causa.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I.; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I.».

Deduce il ricorrente che la mancata traduzione del decreto di respingimento nella lingua propria del destinatario costituisce violazione dell’art. 13, co. 7, TUI, richiamato dall’art. 10 co. 2 TUI, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento. L’art. 13 c. 7 D. l gs. 286/98 impone all’amministrazione procedente di comunicare all’interessato ogni atto concernente il respingimento unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta. Nel caso di specie -contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace – il ricorrente non avrebbe dato atto di conoscere la lingua italiana e nemmeno quella inglese.

Rileva che nel decreto impugnato si legge che non è stato possibile fornire all’interessato una traduzione per l’impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo stesso, ma, ad avviso del ricorrente, si tratta di una motivazione generica, risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile, come si evincerebbe dal verbale di notifica del provvedimento di respingimento del 04.07.2022.

2. Il ricorso è inammissibile. Nell’ordinanza impugnata si legge (pag.2) che il cittadino straniero, nell’intervista del 4-7-2022, aveva dichiarato di “ preferire la lingua inglese per le notificazioni” , e, anche con riguardo a tale specifica argomentazione, idonea da sola a sostenere le ragioni del convincimento espresso al riguardo, è stato disatteso dal Giudice di Pace il motivo di opposizione attinente alla mancata traduzione del decreto espulsivo nella lingua madre dell’odierno ricorrente. Ciò posto, lecritiche espress e nell’unico motiv o di ricorso non ha nno attinenza alla suddetta ratio decidendi, poiché il ricorrente si limita genericamente a sostenere di non aver dato atto di conoscere la lingua inglese, senza compiutamente e specificamente confutare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato di cui si è detto. l ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13- bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Così deciso