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Decreto — n. 30031/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30031/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, BPER Banca SpA, filed a decree against a bankruptcy ruling but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the losing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver by silence procedural dismissal anticipo delle spese spese di difesa spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21026/2021 R.G. proposto da : BPER BANCA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSAPEPE ROBERTO (RSPRRT57B19H703Q) -ricorrente- contro FALLIMENTO D D DISTRIBUZIONI E RAPPRESENTANZE DI D'AMBROSIO VITO C SAS E DEL SOCIO ACCOMANDAT D'AMBROSIO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE (CNTRST65D14H703S) rappresentato e difeso dall'avvocato NOCILLA VINCENZO (NCLVCN60R14H703Z) -controricorrente- nonchè contro AQUI SPV SRL -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n.4944/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d