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Ordinanza — n. 30026/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding guarantee nullity due to lack of proven conflict of interest and improper burden of proof shift.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30026/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Tognana Immobiliare against a lower court ruling that upheld a bank's claim for a guarantee payment. The court found that the mere coincidence of the administrator's role in two companies did not constitute a proven conflict of interest, and the burden of proof remained on the party alleging invalidity. Consequently, the appeal was dismissed as it sought an improper revision of factual findings made by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The burden of proving a conflict of interest in a guarantee contract rests on the party alleging invalidity; mere coincidence of roles or lack of proportionality is insufficient without concrete evidence of antagonistic interests.

Parole chiave

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conflict of interest guarantee burden of proof allocation nullity of contract administrative role overlap Cassation review limits conflitto d'interessi contratto di amministrazione d'immobili contratto fiduciario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
E’ allora chiaro che le censure proposte concernono la erronea valutazione degli elementi probatori, che è ipotesi sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (mezzo non proposto dalla ricorrente), ma non riconducibile all’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 366 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa è infondata, alla luce del principio secondo cui il disposto dall’art. 366, n.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13395/2018
Cass. n. 26769/2018
Cass. n. 10103/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4555/2021 R.G. proposto da : TOGNANA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (DGVFNC56P14H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO, 21, presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FABRIZIO (CRBFRZ69H23H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato SCANFERLATO FEDERICO (SCNFRC62A08L407T) -controricorrente- nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO VENEZIA n. 1795/2020 depositata il10/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame di Tognana Immobiliare srl (già Silfinim srl) avverso la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Treviso. Il tribunale aveva, da un lato, rigettato le domande della predetta società, volte a far dichiarare la nullità o inefficacia di (o a fare annullare le) fideiussioni da essa rilasciate in data 16.4.2009, 21.9.2010 e 27.9.2013 in favore di BMPS, in situazione di asserito conflitto di interesse con il sig.

Antonio Tognana, amministratore unico della Silfinim nonché presidente del cda e amministratore delegato della Symbol srl (debitrice garantita), il quale si assumeva che perseguisse interessi, propri o di terzi, in conflitto con quelli della società rappresentata (Silfinim) in ipotesi danneggiata; dall’altro, aveva accolto la domanda di BMPS di condanna della Tognana Immobiliare a pagare € 211752,00, oltre interessi al tasso convenzionale. Per quanto ancora interessa, premesso che l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società garante e il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia e il suo amministratore, la Corte, condividendo la valutazione del tribunale, ha ritenuto non provato che Antonio Tognana fosse portatore di un interesse proprio o perseguisse interessi di terzi incompatibili con quelli della società (garante) rappresentata, non essendo sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due società.

Avverso questa sentenza la Tognana Immobiliare ha proposto ricorso, resistito da Siena N.P.L. 2018 srl (già BMPS), la quale ha depositato una memoria.La BMPS non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa è infondata, alla luce del principio secondo cui il disposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c., che dispone che il ricorso per cassazione deve contenere a pena d’inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purché – come appunto nella specie – se ne possa ricavare la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti(cfr.

Cass. n. 4782/2012, n. 21137/2013). Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cd. doppia conforme), essendo i motivi stati proposti esclusivamente per violazione di norme di diritto, exart. 360 n. 3 c.p.c. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la situazione di conflitto di interessi configurabile nella vicenda, essendo invece logico presumere che, prestando le fideiussioni, il Tognana avesse un interesse proprio ad asservire il patrimonio della garante all’esclusivo interesse della società garantita (cliente della banca) di cui era socio e amministratore unico, anziché a soddisfare un interesse riferibile alla società rappresentata o ai suoi creditori; in tal modo la sentenza avrebbe erroneamente richiesto al fideiussore, che si trovava impegnato dall’atto compiuto dal proprio rappresentante, di provare lo specifico interesse di cui fosse stato portatore l’amministratore della società a vantaggio proprio o di terzi.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2475-ter, 1394 e 1395 c.c., per avere la Corte di merito valorizzato elementi inadeguati al fine di escludere il conflitto di interessi e, al contrario, trascurato l’elemento rilevante che la prestazione della garanzia era avvenuta soltanto per aderire a una sollecitazione della banca. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Sono inammissibili nella parte in cui imputano ai giudici di merito di avere riversato sulla Tognana Immobiliare un onere probatorio che avrebbe dovuto, in tesi, gravare sulla banca creditrice (BMPS) che intendeva giovarsi della garanzia rilasciata a favore della debitrice società Symbol, in presenza di “fondati elementi” per ritenere che l’interesse sottostante all’operazione negoziale (causa concreta) era quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento.

In questa tesi, tuttavia, si annida un travisamento del contenuto motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha appunto escluso l’esistenza di detti “fondati elementi” indicativi del conflitto di interesse denunciato, sulla base di un accertamento in concreto – in linea con i precedenti giurisprudenziali ivi indicati ( Cass. n. 27547/2014, n. 29475/2017, cui adde n. 25361/2008) – che ha condotto la Corte territoriale ad escludere l’esistenza di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia e il suo amministratore.

La Corte ha accertato che, nella specie, la prestazione della fideiussione era inserita nell’ambito di una strategia finanziario- commerciale della Tognana Immobiliare (già Silfinim), la quale aveva inteso sostenere l’attività produttiva e commerciale della società Symbol, dedita al commercio delle ceramiche e porcellane e conduttrice di un immobile di proprietà della prima, nell’ambito dei rapporti economici tra le due società riconducibili al medesimo gruppo familiare. A questa conclusione è pervenuta anche escludendo l’esistenza di una manifesta sproporzione tra l’importo della fideiussione e la situazione economico-patrimoniale della Tognana Immobiliare e di elementi indicativi della volontà dell’amministratore di privilegiare in via esclusiva la società garantita, nonché valorizzando la circostanza che nel 2013 il Tognana, nonostante le richieste della banca di aumentare l’importo della fideiussione, lo aveva limitato a € 211752,00.

E’ allora chiaro che le censure proposte concernono la erronea valutazione degli elementi probatori, che è ipotesi sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (mezzo non proposto dalla ricorrente), ma non riconducibile all’art. 2697 c.c., la cui violazione si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (ex plurimis, Cass. n. 13395 e 26769/2018).

Né potrebbe sostenersi – come ritenuto dal ricorrente (sulla scia di Cass. 10103/2019) – che, in presenza di elementi potenzialmente o astrattamente indicativi di un conflitto di interessi (in situazioni in cui le società siano amministrate dalla stessa persona o in presenza di una sproporzione, peraltro esclusa nella specie, tra l’importo della fideiussione e il capitale sociale della garante), gravi sul creditore beneficiario della garanzia l’onere di dimostrare l’insussistenza del conflitto di interessi e, in definitiva, la non invalidità (e quindi la validità) della fideiussione, realizzandosi, in tal modo, una impropria inversione dell’onere della prova.

Verte, infatti, su chi eccepisce la illegittimità o invalidità del contratto, anche per ragioni di confitto di interessi, dimostrare i fatti costitutivi della fattispecie, tra i quali v’è anche il fatto che la prestazione della fideiussione abbia avuto lo scopo esclusivo di privilegiare la società garantita riducendo la garante ad un ruolo di asservimento, in situazioni in cui non sia configurabile un interesse del gruppo. Entrambi i motivi si risolvono, in definitiva, in una impropria richiesta di rivisitazione di un giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7200,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di u