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Ordinanza — n. 30024/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses expulsion appeal claiming asylum application pending, ruling mere appointment request lacks effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30024/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Peter Osakpolor's appeal against an expulsion order issued by the Prefect of Brescia. Osakpolor argued that his pending asylum application granted him the right to remain, but the lower court found he had only requested an appointment date, never formally submitted the application. The court ruled that merely requesting an appointment does not constitute a substantive asylum claim and therefore does not suspend the expulsion proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.lgs. 25/2008; Art. 10, 19 d.lgs. 286/1998: A request for an appointment to formalize an asylum application does not constitute a substantive application and thus does not grant the right to remain in Italy.

Parole chiave

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asylum application effect expulsion suspension reiterated asylum request appointment request distinction right to remain Italy immigration appeal dismissal protection international pending esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 10, 19 d.lgs. 286/1998
Art. 7 d.lgs. 25/2008
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la fattispecie di cui all'art. 7 d.
Art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.
Il ricorrente, con l’unico mezzo presentato, denuncia exart. 360, comma 1, n.
Art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

Giurisprudenza citata

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Testo completo

sizione a decreto di espulsione Ud.15/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20194/2021 R.G. proposto da : OSAKPOLOR PETER, elettivamente domiciliato in Roma, via Durazzo n. 12, presso lo studio dell’ A vvocato Valeria Gerace , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro PREFETTO dellaPROVINCIA di BERGAMO , MINISTERO dell’INTERNO -intimati - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Brescia n. 2840/2021 depositata il9/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Peter Osakpolor, con ricorso ex art. 13 d. lgs. 286/1998, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia il 16 aprile 2021, rappresentando la propria condizione di inespellibilità per effetto dell’avvenuta presentazione di una domanda reiteratadi protezione internazionale ai competenti uffici della Questura di Bologna, su cui il Prefetto, pur incompetente, si era pronunciato, e deducendo la pericolosità del paese di origine. Il Giudice di pace di Brescia, con ordinanza del 9 giugno 2021, rigettava il ricorso, negando che il ricorrente avesse mai proposto domanda reiterata di protezione internazionale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Peter Osakpolor, svolgendo un unico motivo. La Prefettura di Brescia e il Ministero dell’Interno non si sono costituiti. A seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 8021/2023 di questa Corte, pubblicata in data 20 marzo 2023, parte ricorrente ha provveduto a rinotificare tempestivamente il ricorso al Prefetto di Brescia presso la sua sede. Il prefettonon ha svolto difese. Considerato che:

3. Il ricorrente, con l’unico mezzo presentato, denuncia exart. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 19, comma 1, d. lgs. 286/1998 e 7 d.lgs. 25/2008 e sostiene che il Giudice di pace haerrato nel confermare l’espulsione, visto che con comunicazione p.e.c. il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.

4. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la fattispecie di cui all'art. 7 d. lgs. 25/2008, applicabile alle domande proposte dopo l'entrata in vigore del d.l. 113/2018 (conv. con modif. dalla l. 132/2018), prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata (Cass. 4561/2022, Cass. 13690/2022).

Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non ha affatto negato tale principio, ma si è limitato a constatare che il migrante avevasoltanto richiesto indicazioni circa la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, formalizzazione che non era mai avvenuta. Un simile rilievo non si presta a censure di sorta, perché la richiesta diindicazioni sulle modalità di fissazione di un appuntamento per la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisce un’istanza di contenuto ben diverso dalla proposizione di taledomanda, dato che esprime la semplice intenzione del migrante di agire in futuro in tal senso ma non manifesta alcuna richiesta di asilo (la cui sola presentazione –come detto - attribuisce all’istante il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale).

5. In forza delle ragioni sopra illustrat e il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddopp