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Ordinanza — n. 30003/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific clause transcription and irrelevant second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Immo Incredible s.r.l. and Claudio Busca inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants argued that a clause in a share transfer agreement constituted a 'promise of fact by a third party' rather than a guarantee, but the Court rejected this because they failed to transcribe the specific contractual clauses in their petition. Furthermore, the Court dismissed the second ground regarding procedural violations as it was irrelevant since the primary legal reasoning had already been properly applied. Consequently, the lower court's decision upholding the guarantee was confirmed without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 and n. 4 c.p.c.; Art. 1381 c.c.: An appeal challenging a judgment on the merits is inadmissible if it fails to transcribe the specific contractual clauses defining the parties' intent, or if it attacks a secondary legal reasoning when the primary one was correctly applied.

Parole chiave

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inadmissible appeal promise of fact third party guarantee vs indemnity transcription of clauses procedural inadmissibility condanna al pagamento pecuniario responsabilità del fideiussore responsabilità per colpa

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 et seq. cod. civ.
In particolare, violazione e falsa applicazione del canone di cui all’art. 1362, comma 1, c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
2.Con il secondo motivo : V iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1381 c.c.
1362, comma 1, c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 1381 c.c
in ogni caso anche considerando l’inquadramento della fattispecie nell’art. 1381 c.c.
art. 112 c.p
2.Con il secondo motivo : V iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15798/2005
Cass., n. 25728/2013
Cass., n. 12279/2016
Cass., n. 12279/2016 Cass., n.
Cass., n. 29093/2018
12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n.
Cass., n. 9461/2021
29093/2018 Cass., n. 9461/2021; Cass., n.
Cass., n. 18423/2023
9461/2021; Cass., n. 18423/2023).
Cass., n. 30885/2022
Cass., n. 30109/2022
Cass., n. 27136/2017
30109 /2022; Cass., n. 27136/2017).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto daImmo Incredible s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Busca Claudio rappresentati e difesi dagliAvv.ti Stefano Scarfi e Massimiliano De Luca, ed elettivamente domiciliata presso lostudio di quest’ultimo in Roma, via Salaria,400 -ricorrente- Contro Pastorino Adolfo,rappresentato e difeso da ll’ Avv. Carlo Paolessi , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Ciglianoin Roma, via degli Scipioni,132 –controricorrente– nonchè Banca di credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi s.coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- Oggetto: manleva e promessa del fatto del terzo Immobiliare San Giorgio s.r.l., in liquidazione -intimato- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 575 /20 20 del 17.6.2020,depositata il 26.6.2020, mai notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 .9 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi Soc.Coop. a r.l. otteneva un decreto ingiuntivo contro Pastorino Adolfo per l'importo di € 936.221,90 in qualità di fideiussore della Immobiliare San Giorgio S.r.l.Pastorino Aldo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando che fosse stato emesso da un Tribunaleincompetente, data l'esistenza di un Foro esclusivo stabilito nella fideiussione, e sostenendo che in ogni caso la fideiussione era da ritenersi nulla, perché emessa in violazione della normativa sul credito fondiario.

Pastorino Aldo chiedeva, altresì , la chiamata in causa della Immo Incredibile S.r.l. e di Claudio Busca, a cui aveva ceduto le proprie quote della società garantita con previsione di un patto di manleva, e della Immobiliare San Giorgio S.r.l. per essere manlevato. La Immobiliare San Giorgio S.r.l. non si costituiva ed era dichiarata contumace mentre Immo Incredibile S.r.l. e Claudio Busca, ritualmente costituitisi, da una parte si associavano ai motivi di opposizione del Pastorino, dall'altra chiedevano il rigetto della domanda di manleva nei loro confronti.

Il Tribunale di Savona con sentenzan. 505 del 28 aprile 2017 da una parte respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo, dall'altra accoglieva la domanda di manleva formulata dal Pastorino, osservando che una apposita clausola contenuta nel contratto di cessione delle quote della società Immobiliare San Giorgio S.r.l. a Immo Incredibile S.r.l. e Claudio Busca conteneva un "patto di manleva", che era di uso comune nella pratica commerciale e che costituiva un lecito contratto atipico. Immo Incredibile S.r.l. e Claudio Buscaproponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova sostenendoche si fosse in presenza di una garanzia data dagli appellanti all'appellato Pastorino, non essendo tra l'altroindividuato alcun danno, trattandosi, invece , solo di una promessa del fatto del terzo ossia che la banca avrebbe liberato il Pastorino dalla sua obbligazione fideiussoria.

Per quanto qui di interesse la Corte respingeva il gravame e statuiva che:

1) La regolamentazione contrattuale relativa alla cessione delle quote della società immobiliare San Giorgio alla Immo incredibile s.r.l. non poteva essere qualificata come promessa del fatto del terzo, ma come manleva, poiché prevede che l’acquirente si debba attivare per la liberazione dei cedenti dalle obbligazioni nei confronti della Banca o mediante l’estinzione del debito garantito o mediante la rinuncia della stessa a fronte del rilascio di nuove garanzie. Il previsto obbligo non è stato adempiuto edè seguita l’escussione dei cedenti da parte della Banca;

2) in ogni caso anche considerando l’inquadramento della fattispecie nell’art. 1381 c.c. gli appellanti non andrebbero esenti dal pagamento delle somme indicate dal Giudice di I grado, poiché il previsto indennizzo corrisponderebbe all’importo pagato dall’appellato a causa della condotta negligente degli appellanti; Immo Incredibile s.r.l. e Busca Claudio hannopresentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memoria . Pastorino Adolfo ha presentato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce:

1. Con il primo motivo : Violazione e falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In particolare, violazione e falsa applicazione del canone di cui all’art. 1362, comma 1, c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1 La censura è inammissibile dal momento che è diretta a sindacare il percorso ermeneutico effettuato dal giudice del merito nel rispetto pieno dei canoni legali, solo astrattamente indicati in rubrica.La clausola n.8 fa esplicito riferimento ad un impegno della società acquirente e del sig.

Brusca Claudio a liberare il sig. Pastorino Adolfo da tutte le garanzie rilasciate ed in particolare quella rilasciata alla Banca di Credito Cooperativo di Pianfeio e Rocca de’ Baldi a garanziadegli affidamenti concessi da detto Istituto alla Immobiliare San Giorgio s.r.l.La ricorrente sostiene che tale clausola interpretata letteralmente comporterebbe la qualificazione dell’impegno come promessa del fatto del terzo e, pertanto il controricorrente attuale avrebbe dovuto agire per l’inadempimento all’assunta obbligazione di facere e non con la spiegata azione di garanzia.

La censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013;

Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021; Cass., n. 18423/2023). A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022 ; Cass., n . 30109 /2022; Cass., n. 27136/2017). 2.Con il secondo motivo : V iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2.1 La censura è inammissibile perché diretta a colpire la seconda ratio decidendi della pronuncia impugnata.

L’esame di tale censura è superfluo essendo stata disattesa la prima e principale ratio della pronuncia in oggetto. Peraltro la prospettazione ipotetica della diversa qualificazione giuridica formulata dalla Corte territoriale conduce a dubitare che si tratti di autonoma ratio con conseguente ulteriore rilievo di inammissibilità.

3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 7.000per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no