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Ordinanza — n. 29964/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows material error correction for omitted lawyer fee deduction in Cassation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29964/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment that failed to deduct legal fees for the appointed counsel. The appellant argued the omission was a material error since the lawyer had explicitly requested the deduction in the original appeal. The court ruled that such requests do not constitute independent claims but must be fixed via the material error procedure under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The omission of a deduction of costs for a defense attorney, when expressly requested in the original appeal, constitutes a material error subject to correction under the special procedure for material errors rather than ordinary appeals.

Parole chiave

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material error correction legal fees deduction defense attorney costs Cassation procedure omitted provision compenso per prestazioni retribuzione non pagata restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 16037/2010
Cass. 12437/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n.28523/2022 R.G. proposto da : ALMANSOURI AHMED, elettivamente domiciliato in Roma, via d el Casale Strozzi n.31, presso lo studio dell’A vvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Veglio giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, QUESTORE della PROVINCIA di TORINO -intimati - avverso l’ordinanza n. 32570/2022 della C orte Suprema di Cassazione depositata il4/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Questa Corte, con ordinanza n. 32570/2022 depositata il 4 novembre 2022, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 7301/2022 R.G., promosso da Ahmed Almansouri contro il Questore di Torino e il Ministero dell’Interno, accogliendo il ricorso, cassando senza rinvio il provvedimento impugnato e condannando le amministrazioni intimate al pagamento delle spese processuali.

2. Ahmed Almansouri ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare le amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore dell’Avv. Maurizio Veglio, come da richiesta formulata dal difensore all’interno del ricorso. Il Questore di Torino e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che:

3. Il ricorso deve essere accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.

U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’originarioricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 32570 del 2022, depositata il 4 novembre 2022, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 2, riga 23, dopo le parole "seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo" e prima dell’interpunzione siano aggiunte le parole "e devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente Avv. Maurizio Veglio, che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, a pag. 3 dell'ordinanza, riga 3, dopo l’interpunzione che segue alle parole “nella misura del 15%”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del ricorrente Avv. Maurizio Veglio". Dispone che la correzione sia annotata sul