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Ordinanza — n. 29810/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29810/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible without ruling on the merits. The appellant argued that the company lacked bankruptcy thresholds and that the lower court erred in evaluating financial documents. The court rejected these claims as manifestly generic and merely seeking a re-evaluation of evidence, which is prohibited in third-instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation cannot rely on generic grounds for re-evaluating evidence or questioning the factual sufficiency of the lower court's reasoning, as such matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy thresholds evidence re-evaluation third instance limits generic legal grounds difetto di legittimazione dell'associazione impresa in difficoltà credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 18 l.fall.
– con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermoha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Dierre Group s.r.l.
Art. 1 l.fall.
– con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermoha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
al comma 1 lettera b) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», si deduce:
Art. 115 c.p.c.
– il secondo mezzo , rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt.
Art. 61 ss. c.p.c.
Art. 191 ss. c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 115 c.p
– il secondo mezzo , rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 30516/2018
(Cass. 30516/2018, 205/2022); 3.2.
Cass. 205/2022
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought merit review of factual credibility assessments by lower courts.
Cass. Sez. U. 28220/2018
Cass. 2001/2023
Italian court dismisses asylum claim where applicant fails to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. 28643/2020
Cass. 33858/2019
Cass. 32064/2018
Cass. 8758/2017
Cass. Sez. U. 23535/2019
Cass. 4315/2020
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.262/2023 R.G. proposto da : DIERRE GROUP SRL, in persona del legale rappresentante p.t. CORSINI CATERINA, rappresentata e difes a d a ll’avvocato ZUMMO DANIELE (ZMMDNL65A01G273D), indirizzo PEC: avvocatodanielezummo@pec.it -ricorrente- contro FALLIMENTO DIERRE GROUP SRL, in persona del curatore CIOFALO COSTANTINO, LATTERI SILVANA, DE LUCA GIAN PIERO, DE LUCA ANNA MARIA, DE LUCA MARIA LAURA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di P ALERMO n. 1880/2022depositata il 16/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermoha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Dierre Group s.r.l. contro la sentenza del 30 /0 9 /202 1 del Tribunale di Palermo dichiarat iva del suo fallimento, su ricorso di Silvana Latteri, Gian Piero De Luca, Anna Maria De Luca e Maria Laura De Luca; 2. – Dierre Group s.r.l. impugna detta decisione con ricorso per cassazione in duemotivi; gli intimati non svolgono difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – con il primo motivo , rubricato ( testualmente ) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge nr. 132/2015 legge Fallimentare come modificato da D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 e dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232. al comma 1 lettera b) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», si deduce:

i) che « la resistente ha cessato ogni attività ed è in corso la procedura per la messa in liquidazione e la chiusura della società stessa»; ii) che « tali dimensioni determinano l’inesistenza dei presupposti dimensionali richiesti dalla legge fallimentare per potersi pronunziare sentenza dichiarativa di fallimento»; iii) che secondo i dettami dell’art. 1, comma 2, l.fall., la società«rientra tra le categorie non soggette a fallimento in quanto ha nei tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell’istanza di richiesta di fallimento, un attivo patrimoniale annuo minore rispetto ai € 300.000,00 richiesti, ed ha realizzato ricavi lordi annui minore rispetto ai € 200.000,00 contemplati e altresì non presenta debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000», oltre a non avere «proprietà di beni costituenti l’attivo patrimoniale di importo rilevante»; iv) che «la Corte d’Appello avrebbe dovuto in ogni caso valutare in favore della ricorrente la circostanza rappresentata che i bilanci sono stati inviati alla camera di commercio nella stessa giornata e presentano delle imprecisioni dovute ad imperizia e negligenza dei professionisti incaricati, i quali nonostante i numerosi solleciti ad oggi non hanno provveduto alla consegna dei registri obbligatori e delle schede contabili riferiti ai periodi relativi ai bilanci depositati»;

v) che «pertanto, da tutto quanto sopra esposto, si deduce che viene meno il requisito di fallibilità»; 2.2. – il secondo mezzo , rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..», denuncia:

i) che la corte d’appello non avrebbe « tenuto in alcuna considerazione, né ha posto a fondamento della propria decisione, le prove fornite nel corso del giudizio, ed in particolare le prove documentali»; ii) che «lacorretta valutazione dei documenti contabili e fiscali prodotti in giudizio avrebbe confermato le argomentazioni, le eccezioni e le difese dell’odierna ricorrente, con conseguente accoglimento del reclamo proposto»; iii) che «in ogni caso, al fine della corretta valutazione dei predetti documenti il Giudice avrebbe dovuto tenere conto delle argomentazioni e deduzioni esposte e evidenziate dal ricorrente in sede di giudizio»; 3.

– la semplice lettura dei due motivi di ricorso, appositamente trascritti, rende evidente la manifesta inammissibilità delle censure, caratterizzate da un’estrema genericità e palesemente volte ad una mera rivalutazione del compendio istruttorio, quasi che il giudizio di legittimità fosse un terzo grado di giudizio con effetto pienamente devolutivo; 3.1 – è appena il caso di ricordare, allora, che la valutazione del materiale istruttorio non può certo avere ingresso in sede di legittimità, tenuto conto che le prove offerte dal debitore e l'attendibilità dei dati contabili in esse contenuti sono soggette alla valutazione del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (Cass. 30516/2018, 205/2022); 3.2.

– né è stata prospettata una censura motivazionale , fermo restando che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017); 4. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; 5.

– s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis de