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Ordinanza — n. 29779/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29779/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29779/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16660/2017 R.G. proposto da : LED SNC DI BASANISI GIANPAOLO C, RONCO GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO (LTZMSM52P30F839W) rappresentati e difesi dall'avvocato SENALDI PAOLO (SNLPLA57C09D869N) -ricorrente- contro FALLIMENTO LED SNC DI BASINISI GIANPAOLO C -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2068/2017 depositata il12/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

Regesto Legislator

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artt. 2697 c.c, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 29779/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LED SNC DI BASANISI GIANPAOLO C, RONCO GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO (LTZMSM52P30F839W) rappresentati e difesi dall'avvocato SENALDI PAOLO (SNLPLA57C09D869N) -ricorrente- contro FALLIMENTO LED SNC DI BASINISI GIANPAOLO C -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2068/2017 depositata il12/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

Parole chiave

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spossessamento conseguente al fallimento impresa in difficoltà annullamento della dichiarazione di fallimento revoca dell'opposizione difetto di legittimazione dell'associazione probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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artt. 2697 c.c
e degli artt. 2697 c.c., 2200 c.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art.
art. 360 c.p
2697 c.c., 2200 c.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16660/2017 R.G. proposto da : LED SNC DI BASANISI GIANPAOLO C, RONCO GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO (LTZMSM52P30F839W) rappresentati e difesi dall'avvocato SENALDI PAOLO (SNLPLA57C09D869N) -ricorrente- contro FALLIMENTO LED SNC DI BASINISI GIANPAOLO C -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2068/2017 depositata il12/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE 1. ― L.E.D S.n.c. di Basanisi Gianpaolo C., Basanisi Gianpaolo e Di Ronco Giancarlo, ricorrono per un mezzo, nei confronti del Fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. 2. ― Il fallimento L.E.D S.n.c. di Basanisi Gianpaolo C. e dei soci illimitatamente responsabili Basanisi Gianpaolo e Di Ronco Giancarlo non spiega difese. CONSIDERATO CHE 3. ― Il solo motivo di censura della sentenza impugnata denuncia violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, art. 1 e artt.115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., 2200 c.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5): nullità della sentenza, omissione di motivazione, ovvero motivazione apparente contraddittoria o illogica, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111 Cost. 132 n. 4 c.p.c. e 161 c.p.c. per aver la Corte Territoriale: errato, laddove ha ritenuto che la società ricorrente non ha soddisfatto l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali, non essendo, quale società di persone, tenuta al deposito delle scritture, asseritamente omesse, presso il Registro delle imprese; errato, laddove non ha considerato che la documentazione informalmente prodotta dimostrava che, anche nel triennio 2014- 2016, non ricorrevano i requisiti dimensionali; eluso l'obbligo di motivazione della sentenza, laddove non ha spiegato le ragioni sottese alla dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali, con riferimento alla inattendibilità della contabilità; errato, laddove ha ritenuto, applicando erroneamente gli artt. 342 e 345 c.p.c,. che la produzione in appello della documentazione contabile della società dell'ultimo triennio costituisca motivo per ritenere la inattendibilità della produzione documentale; errato per aver omesso di esaminare un fatto (assenza della fattura dalla contabilità aziendale), rilevato d'ufficio all'udienza di discussione in sede di appello, decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.); errato nella deduzione della rilevanza, ai fini del giudizio di attendibilità della contabilità, di un documento fiscale, risalenti ad 11 anni prima del fallimento.

RITENUTO CHE 4. ― Il giudizio è estinto. Il ricorso è stato infatti rinunciato. 5. ― Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dic