Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a physiotherapy clinic, challenged a lower court ruling against a local health authority and a private company. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, extinguishing the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15052/2020 R.G.proposto da: FISIOTER DI D'INNOCENZO GIOVANNA C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRA RULLI -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N 3 DI PESCARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI (CSTTLI41E29E388S), rappresentata e difeso dall'avvocato GIOVANNI MANGIA (MNGGNN55C01D862L) -controricorrente- nonché contro ASTREA DUE SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PACIFICO (PCFLRT68S13F839R) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.183/2020 depositata il 30/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente ASL 3 Pescara, mentre nulla compete alla ASTREA DUE SPVC che ha aderito al ricorso di Fisioter;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ASL 3 Pescara , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/10/2