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Ordinanza — n. 29512/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29512/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate historical facts rather than correct a legal error. The appellant argued for a different accounting reconstruction of debts based on internal regulations and external judgments, while the lower court had already clarified the give-and-take relationships. The court rejected these arguments as generic merit-based censure lacking specific transcription of prior decisions and violating the principle that cassation reviews law, not facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible when it aims at a re-evaluation of historical facts rather than a correction of legal errors, as it violates the exclusive jurisdiction of the court of first instance and second instance to assess facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of historical facts merit-based censure rejection accounting reconstruction limits transcription of prior judgments spese di ripristino riparazione dei danni di guerra diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore import

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un.n. 8053 del 07/04/2014
Cass. sez. un.n. 34476 del 27/12/2019
Cass. n. 37027 del 16/12/2022
Cass. n. 326 del 13/01/2020
Cass. n. 326 del 13/01/2020).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26409/2017 R.G. proposto da : METALMECCANICA FRACASSO SPA in liquidazione in concordato preventivo cessione beni, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore ZANUSSI NICOLA,e in persona del liquidatore giudiziale della procedura concordato preventivo SEMENZATO DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIO ANGELO pec:angeloriccio@pec.ricciostudiolegale.it -ricorrente- Contro FALLIMENTO SASA INTERNATIONAL SRL in liquidazione, in persona del Curatore elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi Capuana, 10, presso lo studio dell’avvocato FRIGGI SILVIA rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGNOLO GORLA PAOLO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3551/2017depositata il 31/07/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . RILEVATO CHE Con ricorso per decreto ingiuntivo del 3 agosto 2006 la SASA International s.r.l. esponeva che la Milano Serr a valle – Milano Tangenziali s.p.a. aveva appaltato alla ATI, costituita tra essa società SASA e la Metalmeccanica Fracasso s.p.a.,lavori di adeguamento al nuovo codice della strada della segnaletica verticale della tangenziale ovest di Milano; che la Fracasso aveva incassato i corrispettivi dalla committente e non aveva provveduto a riversare alla mandante quanto dovuto, oltre ad aver omesso il corrispettivo dovuto per la fornitura del materiale.

Otteneva pertanto decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di euro 1.924.824,14= che veniva opposto dalla Fracasso, la quale eccepiva -tra l'altro- che il credito era stato corrisposto quasi totalmente in virtù di una serie di pagamenti e compensazioni, tranne l'importo di euro 49.000,00= che comunque andava compensato con quello vantatodalla Fracasso per crediti ben più ingenti per risarcimento di danni all'immagine. Il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la Fracasso a corrispondere l'importo di euro 1.227.819,11=oltre le spese di lite.

La Fracasso ha propostoappello nel corso del quale la difesa di SASA con atto telematico del 7 giugno 2016 ha comunicato l'intervenuto fallimento della propria assistita. All'udienza del 22 settembre 2016 è stata dichiarata l'interruzione del procedimentoe il processo è stato riassunto dalla Fracasso in data 13 dicembre 2016. La Corted’appello di Milano ha respinto il gravame , osservando che i rapporti di dare e avere erano stati ben chiariti nel corso dell'istruttoria e che correttamente il giudice di primo grado ha ricostruito quale fosse l'importo delle somme effettivamente opponibili in compensazione, in particolare facendo riferimento a quanto disposto nel regolamento interno in base al quale sulla impresa Fracasso ricadevano comunque i costi dei lavori nella misura del 66% e non vi era prova che la penale andasse addebitata alla società SASA.

La Corte di merito ha osserva to che l'interpretazione del regolamento interno data del giudice di primo grado è corretta , perché la clausola sui costi deve interpretarsi nel senso che ciascuna parte avrebbe sostenuto i costi per la parte di lavoro ad essa attribuita e di conseguenza l'appellante avrebbe dovuto provare che i costi che pretende di “ribaltare” sulla SASA fossero appunto riferibili a lavori effettuati da quest'ultima , mentre non solo non è stata fornita tale prova ma anche -secondo la Corte- dall'atto di appello si desume che essa società intende porre a carico dell'avversario il 34% di tutti i costi senza alcuna individuazione della loro riferibilità; la Corte dimerito ha osserva to inoltre , quanto all'importo del terzo SAL, che non è contestato il dovuto e quindi la stessa appellante ne ha riconosciuto la debenza; quanto al resto le voci di conto vengono individuate in quelle riportate e calcolate nella consulenza tecnica d'ufficio ritendendo che i rapporti di dare e avere erano stati ben chiariti.

Avverso la predetta sentenza la Metalmeccanica Fracasso ha proposto ricorso per c assazione affidandosi a due motivi . L a controparte ha resist ito con contr oricorso ed ha successivamente depositatomemoria. La causa è stata trattata al l'udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023. RILEVATO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.,la violazione degli art t. 1241, 1252, 1273, 1218 e 2697 c.c. nonché degli artt.115,116, 132 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è errata in primo luogo per la violazione del principio dell'onere della prova riguardo l'esatto adempimento dei lavori e dei pagamenti di sua competenza. Osserva che la controparte avrebbe dovuto provare, e non ha provato,l'esatto adempimento dei lavori e dei pagamenti di rispettiva competenza mentre essa ricorrente con la lettera di manleva dell'11maggio 2005 ha provato di essere stata autorizzata dalla SASA a subentrare nella prosecuzione dei lavori di sua competenza, con la conseguente assunzione delle necessarie anticipazioni per l'esecuzione delle opere che pertanto andavano ribaltate sulla SASA e compensate; di essere stata delegata dalla SASA a provvedere al versamento delle somme derivanti dal terzo SAL nei confronti dei fornitori; di avere stipulato con SASA un pactum de non petendoper trattenere gli importi del terzo SAL fino al ricevimento di quietanze da parte delle imprese subappaltatrici e fornitrici.

La parte deduce, inoltre, che la Corte di Appello ha ommesso di esaminare la circostanza di fattoche, i n base alla lettera dell'11 maggio 2005 risulta evidente che la SASA do veva provare l'esigibilità del credito azionato mediante quietanze, mai prodotte e che il regolamento interno era quindi superato dalla lettera di manleva dell'11 maggio 2005. Osserva inoltre che il giudicante ha errato nella parte in cui ha applicato il regolamento interno ai fini della compensazione e non ha tenuto conto dell'inadempimento di SASA al regolamento interno e ha erroneamente e immotivatamente ricostruito il rapporto di dare avere tra le parti senza provvedere alle ulteriori attività istruttorie richieste dalla parte. 2.- Con il secondo motiv o d el ricorso si lamenta la v iolazione degli artt. 61,112, 115,116, 118, 191, 194, 132, 345 346 c.p.c. e degliartt. 3 e 111 C ost. , ai sensi dell’ art 360 n. 3 e 4 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

La ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto dare corso all'istruttoria in quanto alla luce della lettera dell'11 maggio 2005 la Metalmeccanica Fracasso si è accollata i debiti della SASA con conseguente compensazione volontaria tra la somma dovuta da SASA in forza del regolamento interno e le somme pagate accollate dalla stessa Metalmeccanica Fracasso secondo la tabella riportata a pagina 25 e 26del ricorso. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto collegati edentrambi inammissibili. In primo luogo,si rileva che – ed è specifica eccezione di parte controricorrente- la ricorrente espone i motivi con una sovrapposizione di censure diverse ed eterogene che non sono formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi (sul punto v.

Cass. 26790 del 23/10/2018) Nei limiti in cui è possibile isolare dal contesto eterogeno talune questioni, si rilevache la ricorrente, la quale invoca in suo favore l’operatività della compensazione, afferma che la SASA non ha provato “l'esatto adempimento dei lavori e dei pagamenti di sua competenza” mentre essa M etalmeccanica Fracasso avrebbe provato di avere assunto oneri per conto della SASAe di essere stata autorizzata a trattenere il terzo SAL. 3.1.-Premesso che l'onere della prova incombe su col ui che formula la domanda o l’eccezione, secondo quanto dispone l’art.2697 c.c., e in questo caso è la Fracasso che formula l’eccezione di compensazione, sicché era tenuta a provare i fatti posti a fondamento della eccezione stessa, si deve osservare che le censure sono basate essenzialmente sulla deduzione che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare i contenuti di un “lettera di manleva” dell’11 maggio 2005, che avrebbe consentito, secondo l’assunto della parte, di ritenere opponibile in compensazione una somma maggiore di quella ritenuta dai giudici di merito e la Corte ingiustificatamente e immotivatamente avrebbe omesso di provvedere sulle richieste istruttorie.

L’inammissibilità di questa censura si coglie sotto più profili , in primo luogo perché trattandosi di una c.d. doppia conforme, e cioè della conferma in appello di una sentenza di primo grado, la parte - pur deducendo a pagina 11 che la motivazione della Corte d’appello è diversa da quella resa dal Tribunale- non adempie all ’ onere di indicare in ricorso le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multis, v.

Cass. n. 5947/2023) e, in particolare, non illustra se e in che termini il giudice di primo grado ha tenuto o meno conto della lettera di manleva dell’11 maggio 2005, asseritamente decisiva, mentre controparte assume che questa lettera “è stata valutata nell’ambito dell’an debeatur ” . Deve peraltro ricordarsi che ricorre l ’ ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022) 3.2.- Ancora, si osserva che l’omesso esame della lettera di manlevadell’11 maggio 2005 non è esplicitamente menzionato nei motivi d'appello per come ricapitolati nella sentenza impugnata, motivi dell'appello che la parte omette di trascrivere o riassumere, e segnatamente di indicare dove, come e quando ha sottoposto alla Corte d'appello la questione relativa alla rilevanza di detta lettera di manleva di cui peraltro, nell’odierno ricorso per cassazione, omette di trascrivere il contenuto.

Da ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un.n. 8053 del 07/04/2014).E con specifico riferimento alla decisività di detta lettera di manleva, deve rilevarsi che non avendone la parte trascritto il contenuto, questa Corte non potrebbe neanche verificare se ed in che misura – in ipotesi - essa avrebbe potuto incidere nel giudizio. 3.3.- Le restanti censure consistono essenzialmente in una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti, o meglio della enunciazione di somme che rappresenterebbero debiti “accollati” dalla Metalmeccanica Fracasso e che secondo la parte andrebbero ricostruiti in base alla tabella riportata alla pagina 15/16 del ricorso (e poi di nuovo a pag. 25/26) nonché in base alla - peraltro apodittica-affermazione della compensabilità del debito residuo con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, richiamando anche quanto emerge da una consulenza resa in un altro giudizio e dalla corrispondente sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, e il preteso contrasto tra giudicati, questione quest’ultima che la Corte di merito ha ampiamente esaminato, ritenendo che le controversie svoltesi davanti al T ribunale di Forlì e al T ribunale di Torino riguardano situazioni estranee al giudizio.

Sul punto la censura della parte è estremamente generica , poiché si limita ad affermare che i predetti giudizi dimostrerebbero sia l'inadempimento della controparte,sia il fatto che essa ri corrente si è dovuta assumere gli impegni di quest'ultima, e non è corredata dalla trascrizione, nemmeno per punti essenziali o di una sintesi, di ciò che hanno deciso le predette sentenze. Per il resto, basti osservare si tratta di censure di merito che non possono essere esaminate in questa sede, posto che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass. sez. un. n. 34476 del 27/12/2019). 3.4.- Infine, si osserva che il giudice d’appello ha esplicitato chiaramente le ragioni per le quali non ha ammesso le istanzeistruttorie della parte, affermando di essere in possesso di dati sufficienti a ricostruire i rapporti tra le parti e che la questione fosse da risolvere in diritto , trattandosi di verificare sulla debenza o meno degli importi opposti in compensazione già ritenuti non dovuti dal giudice di primo grado, così uniformandosi pienamente alla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 37027 del 16/12/2022;

Cass. n. 326 del 13/01/2020). Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 , oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore import