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Ordinanza — n. 29475/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because rescissory phase ignores post-revocation payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29475/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the rescissory phase must be decided solely on facts existing prior to the revocation of the original judgment. The appellant argued that payments made in 2014 should be deducted from the compensation owed, creating a paradox where the municipality was condemned to pay money it had already received. The court held that since the original sentence was revoked due to a factual error regarding a 2005 payment, any subsequent payments were made without title and thus irrelevant to calculating the actual debt owed at the time of the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; In the rescissory phase, the court must determine the quantum due based on facts existing prior to the revocation, rendering subsequent payments made without title irrelevant to the calculation of the actual debt.

Parole chiave

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rescissory phase error of fact quantum due payment without title inadmissible appeal restitution of sums judicial revocation restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
articolo 112 c.p
RITENUTO CHE 1.-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c.,ai sensi dell’art- 360 n .
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8879/2019 R.G. proposto da : COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Impinna Anna Maria pec: a.impinna@cert.comune.palermo.it -ricorrente- Contro LA MANTIA CATERINA, LA MANTIA GIOVANNI, LA MANTIA FILIPPO, COOP ED.PIANO VERDE ARL in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante, LA MANTIA MARIA, LA MANTIA FRANCESCO, LA MANTIA GIOVANNA, LA MANTIA GIUSEPPA, LA MANTIA PROVVIDENZA, LA MANTIA MARIANO, LA MANTIA SALVATORE, CONTORNO ANGELA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 461/2018depositata il 06/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . FATTI DI CAUSA Con sentenza del 19 luglio 2011l a Corte d'appello di Palermo determinò il valore venale del terreno di proprietà dei ricorrenti oggetto di occupazione appropriativa in euro 730.770,37 = e, quantificando gli interessi corrispettivi,tenuto conto delle somme già pagate,condannò il Comune di Palermoa pagare la somma (residua) di euro 528.129,32=. Segnatamente, in questa sentenza l a Corte d'appello ritennenon provato il pagamento della ulteriore somma di euro 484.707,92=di cui alla delibera del f ebbraio 2005 .

Il Comune di Palermo impugnò per revocazione la predetta sentenza,deducendo la sussistenza di un errore di fatto, per avere il giudice supposto il mancato pagamento,avvenuto nel 2005, della somma di euro 484.707,07=in contrasto con le prove acquisite e cioè il mandato di pagamento numero 2023 -2005 quietanzato e depositato in giudizio all'udienza del 30 giugno 2008, deducendo che,p er una svista , il giudicante aveva ritenuto non sussistente un pagamento che di contro risultava documentato. La Corte d'appello di Palermo, adita con l’azione di revocazione,ha ritenuto effettivamente sussistente questo errore di fatto, perché pacificamente agli atti vi era la prova d el pagamento che non era mai stato in contestazione; tuttavia, ha disatteso la domanda della restituzione della somma di euro 484.707,07= osservando che nella fase rescissoria essa si sostituisce pienamente al giudiceche ha emesso la sentenza revocata.

La Corte, dunque , ha rideterminato la somma effettivamente d ovuta dal Comune di Palermo ai La Mantia in misura pari ad euro 299 . 776,53 = , e per questa cifra,oltre interessi, ha pronunciato condanna . Avverso la predetta sentenza il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento parziale della sentenza relativamente alla fase rescissoria e affidandosi ad un solo motivo. Non si sono costituiti gli intimati. La causa è stata trattataalla udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023. RITENUTO CHE 1.-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c.,ai sensi dell’art- 360 n . 5 c.p.c.

Il Comune osserva che la Corte territoriale nella fase rescissoria non ha tenuto conto delle somme versate nel 2014 in esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, somme che la parte ha confessato di averpercepito e per l’effetto ha prodotto un risultato paradossale dal momento che il C omune è stato condannato al pagamento di una somma non dovuta in quanto doveva essere detratta la somma che controparte ha dichiarato di avere ricevuto pendente la lite revocatoria; se la Corte avesse tenuto conto delle somme versate dal comune nel 2014 -e non solo di quelle versate nel 2005-avrebbe dovuto condannare i La Mantia alla restituzione di euro 343.773,37=in favore del Comune. 2.-Il motivo è inammissibile.

La originaria sentenza della Corte d'appello di Palermo è stata revocata perché si era determinato il quantumsenza tenere conto di un pagamento effettuato nel 2005 dal Comune, anzi sull ’ esplicito presupposto (erroneo) che detto pagamento non fosse stato effettuato. Questo errore di fatto è stato riconosciuto dalla Corte d'appello adita con ricorso per revocazione. Di conseguenza nella fase rescissoria il thema decidendum, come correttamente rilevato dalla Corte quando afferma che il giudice deve rendere una nuova sentenza sul merito della causa, era circoscritto alla individuazione del quantum dovuto tenend o conto dei pagamenti eseguiti prima della emanazione della sentenza revocata.

Pertanto, si è quantificata la somma dovuta a titolo di indennità di risarcimento danni da occupazione espropriativa con un calcolo che teneva conto dell’errore di fatto denunciato e ritenuto sussistente,e di quanto risultante dagli atti. La circostanza che nelle more (2014) la sentenza revocata sia stata eseguita, e per questa ragione s iano state versate delle somme, è irrilevante in sede di fase rescissoria in quanto il pagamento di questesomme resta sine titulo , (poiché la sentenza è stata appunto revocata) e non incid e sulla determinazione del quantum effettivamente dovuto, che è quello indicato dalla sentenza oggi impugnata.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ilricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso prin