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Ordinanza — n. 29421/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify exact legal issues in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29421/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a creditor against a bankruptcy court's decision regarding the admission of a claim. The appellant alleged multiple violations of civil and bankruptcy laws but failed to clearly identify the specific legal question at issue in the lower court's ruling. The court held that because the petition did not precisely frame the contested legal point, it was inadmissible under the principle of self-sufficiency of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must specify the exact legal question under review; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal self-sufficiency of petition bankruptcy proceedings assignment of claims specific legal question credito nel fallimento offesa al credito danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 99 r.d. 267/1942
Nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 99 r.d. 267/1942 –l.
Art. 2697 c.c.
360 comma I° n° 4 c.p.c.) e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art.
Art. 2704 c.c.
(sulla necessarietà della prova della data certa della cessione del credito); - oppure ritenendo ricorribile in tale ipotesi la fattispecie di cui all’art. 2704 c.c. (e, dunque, necessaria la prova della data certa), ma, nel contempo, ritenendo provata la data certa (però contotale assenza di motivazione).
Art. 132 c.p.c.
360 comma I° n° 3 c.p.c.) e/o nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e/o degli artt.
Art. 360 c.p.c.
– (in relazione all’art. 360 comma I° n° 4 c.p.c.) e/o violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 3 e 4 l. 130/1999
– (in relazione all’art. 360 comma I° n° 4 c.p.c.) e/o violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 58 d.l.vo 385/1993
130/1999 e/o dell’art. 58 d.l.vo 385/1993 (t.u.b.) e/o dell’art.
Art. 2843 c.c.
58 d.l.vo 385/1993 (t.u.b.) e/o dell’art. 2843 c.c. (in relazione all’art.
art. 2697 c.c
360 comma I° n° 4 c.p.c.) e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 2704 cod. civ
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5131 del 2023
nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. n. 5131 del 2023 e Cass.
Cass. n. 25909 del 2021
Cass. n. 32804 del 2019
Cass. n. 32804 del 2019; Cass.
Cass. n. 2038 del 2019
32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass.
Cass. n. 20694 del 2018
Cass. n. 15430 del 2018
20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass.
Cass. n. 23675 del 2013
15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass.
Cass. n. 9765 del 2005
Cass. n. 9765 del 2005; Cass.
Cass. n. 12025 del 2000
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8011/2017 R.G. proposto da : BOSCO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MARCO (MRLMRC56D30H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato BOSCO FERDINANDO (BSCFDN64H14L407B) -ricorrente- contro BRUGNERA RENZO, BRUGNERA LUCA, BERICA 8 RESIDENTIAL MBS SRL, FALLIMENTO SOC R. BRUGNERA SNC -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE TREVISO n. 10559/2016 depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE 1. ― L’avvocato Ferdinando Bosco, creditore ammesso al passivo del Fallimento R. Brugnera S.n.c. nonché dei soci Brugnera Renzo e Brugnera Luca, ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento, nonché di Berica 8 Residential M.B.S. S.r.l., rappresentata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., contro il decreto del 27 febbraio 2017 con cui il Tribunale di Treviso ha per quanto rileva respinto la sua impugnazione avverso l’ammissione al passivo ha proposto impugnazione avverso l’ammissione di un credito di tale società per l’importo di 424.704,39 €. 2.

― Gli intimati non spieg ano difese. CONSIDERATO CHE 3. ― Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi. Primo mezzo. Nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 99 r.d. 267/1942 –l. fall. – (in relazione all’art. 360 comma I° n° 4 c.p.c.) e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 comma I° n° 3 c.p.c.) per aver il tribunale di prime cure deciso fondando la propria decisione su documenti inammissibili. Secondo mezzo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. (in relazione all’art. 360 comma I° n° 3 c.p.c.) e/o nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e/o degli artt. 112 e/o 115 e/o 116 e/o 167 c.p.c. e/o art. 99 r.d. 267/1942 (in relazione all’art. 360 comma I° n° 4 c.p.c.) per aver il tribunale di prime cure deciso: - ritenendo non ricorribile in tale ipotesi la fattispecie di cui all’art.2704 c.c. (sulla necessarietà della prova della data certa della cessione del credito); - oppure ritenendo ricorribile in tale ipotesi la fattispecie di cui all’art. 2704 c.c. (e, dunque, necessaria la prova della data certa), ma, nel contempo, ritenendo provata la data certa (però contotale assenza di motivazione).

Terzo mezzo.

i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e/o dell’artt. 3 e 4 l. 130/1999 e/o dell’art. 58 d.l.vo 385/1993 (t.u.b.) e/o dell’art. 2843 c.c. (in relazione all’art. 360 comma I° n° 3 c.p.c.); ii) e/o nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 comma I° n° 4 c.p.c.); iii) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma I° n° 5 c.p.c.), per aver il tribunale di prime cure ritenuto ricorressero i presupposti di fatto richiesti dalla l. 130/1999 per l’esenzione della formalità exart. 2843 c.c. RITENUTO CHE 4.

― Il ricorso va respinto. 4.1. ― È infondato il primo mezzo. A seguito dell’impugnazione dello stato passivo da parte dell’odierno ricorrente, la Banca Popolare di Vicenza S.p.A., non in proprio ma per Berica 8 Residential M.B.S. S.r.l., ha prodotto nuovi documenti a sostegno della propria pretesa creditoria, documenti che il Tribunale ha ritenuto ammissibili e (anche) sui quali ha fondato il rigetto dell’impugnazione dell’avvocato Bosco, ritenendo in breve: che la procura conferita da Berica 8 Residential M.B.S. S.r.l., già Banca Popolare di Vicenza S.p.A. attribuisse a quest’ultima il potere di chiedere l’ammissione al passivo fallimentare; che la procura alle liti conferita da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. al proprio difensore fosse valida; che la stessa Banca avesse «prodotto tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’esistenza del credito e del privilegio ipotecario (documenti 1, 3, 4, 13)»; che trovasse applicazione nella materia la legge numero 130 del 1999, applicata in particolare con riferimento alle formalità da compiere per rendere la cessione opponibile ai terzi, non essendo richiesta la notifica ai debitori ceduti né l’iscrizione di annotazioni di formalità; che era documentato che all’epoca della cessione dei crediti dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a Berica 8 non sussisteva alcun obbligo per le società di cartolarizzazione di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario.

In particolare, l’esistenza del credito e del privilegio ipotecario è stata ritenuta dimostrata (anche) sulla base dei seguenti documenti:

3) contratto di cessione di crediti pro soluto 29.5.2009;

13) visura CERVED soc. Berica 8 Residential M.B.S. S.r.l.;

14) decreto ministeriale n. 29 del 17.2.2009, documenti prodotti in sede di impugnazione. Ora, secondo il Tribunale: «I giudizi di impugnazione in materia fallimentare sono disciplinati dall'art. 99 l.f. Le parti possono produrre nuovi documenti (non prodotti avanti al g.d.) purché tale produzione avvenga entro il termine fissato per il deposito degli atti introduttivi (v. Cass. 6368/2016 in materia di opposizione al passivo, con il rilievo che non vi è ragione di disciplinare diversamente, sotto tale aspetto, il giudizio di impugnazione rispetto a quello di opposizione.

Pertanto sono utilizzabili i documenti nuovi prodotti dalla Banca Popolare di Vicenza». Viceversa, questa Corte, e su ciò si appunta la censura del ricorrente, ha in precedenza avuto modo di evidenziare che il regime di ammissibilità delle produzioni documentali in sede di opposizione allo stato passivo non è il medesimo che trova invece applicazione nell’impugnazione dello stato passivo, avuto riguardo al principio secondo cui: «Nel giudizio di impugnazione dei crediti, il creditore già ammesso deve costituirsi, ai sensi dell'art. 99, 6º comma, l.fall., con una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, oltre alla deduzione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche la specifica indicazione dei mezzi di prova dei fatti costitutivi del credito controverso, dovendosi ritenere tale indicazione sufficiente solo per la deduzione di prove costituende, non espletabili nella fase sommaria, restando ammissibile l'indicazione dei documenti solo se già prodotti nel corso della verifica del passivo» (Cass. 25 luglio 2016, n. 15344).

È in particolare osservato in detta decisione che: «La distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di impugnazione di un credito ammesso non può eludere il principio di cui all'articolo 2697 c.c. Il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del suo credito; il creditore impugnante è onerato della prova dei fatti impeditivi o estintivi del credito controverso. Se viene dedotta la mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito ammesso, occorrerà valutare se quella dedotta dinanzi al giudice delegato è idonea.

L'esigenza di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza impone di considerare che la L.F. , articolo 99, comma 6, allorché esige "l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti", distingua tra prove costituende e prove precostituite. Per quanto attiene alle prove costituende, come ad esempio le testimonianze, non v'é dubbio che sia sufficiente la mera indicazione, essendo indiscusso che tali prove non sono "espletabili nella fase della verifica dello stato passivo, che ha natura sommaria" … Diversamente deve ritenersi per i documenti, prove precostituite di cui il legislatore esige, a pena di decadenza, la già intervenuta produzione, come si desume dall'esplicito riferimento appunto ai "documenti prodotti"».

L’orientamento che precede, che non risulta aver avuto successivamente ulteriore seguito, merita tuttavia di essere riconsiderato, giacché privo di una solida base normativa. Stabilisce difatti l’articolo 98 della legge fallimentare che: «Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione», soggiungendo al terzo comma, per quanto qui rileva, che: «Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta…».

Dopodiché, il successivo articolo 99 afferma che: «Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento», precisando quindi che: «Il ricorso deve contenere: … 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti».

Eguali poteri competono inoltre al resistente, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo 99. E cioè, il rito applicabile per ciascuna delle impugnazioni avverso lo stato passivo è il medesimo, ed in ciascuno dei casi è dunque parimenti stabilito che il ricorrente, nonché il resistente ― e quindi nel nostro caso Banca Popolare di Vicenza S.p.A., nella qualità ― è titolare dei medesimi poteri di indicazione dei mezzi di prova di cui ritiene di avvalersi, come pure di produzione documentale. Va da sé che manca un espresso appiglio normativo tale da giustificare la soluzione seguita dalla giurisprudenza poc’anzi richiamata ed altresì invocata dal ricorrente a sostegno del motivo in esame.

Occorre d’altro canto considerare che la soluzione accolta da Cass.25 luglio 2016, n. 15344 era maturata all’interno di un complessivo assetto giurisprudenziale che riconosceva spazi estremamente ristretti al dispiegamento dell’attività istruttoria esperibile nel procedimento disciplinato dall’articolo 99 della legge fallimentare. Basti rammentare la coeva Cass. 21 luglio 2016, n. 15037, la quale, sulla scia della giurisprudenza del tempo, aveva affermato che il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall’articolo 99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare, mentre si è in seguito stabilizzato il difforme indirizzo secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi (Cass. 18 maggio 2017, n. 12549, e la giurisprudenza successiva).

Di guisa che, al di là del dato testuale, l’assetto giurisprudenziale pregresso attribuiva poteri in fin dei conti non troppo sbilanciati al creditore ricorrente nel procedimento di opposizione allo stato passivo ed al creditore resistente in quello di impugnazione dei crediti ammessi: viceversa, tenuto conto dell’attuale giurisprudenza sull’opposizione allo stato passivo, la conservazione dell’indirizzo di cui si è detto condurrebbe ad un risultato applicativo marcatamente squilibrato. Dunque il giudice di merito si è correttamente avvalso dei documenti prodotti dal ricorrente. 4.2.

― Il secondo e il terzo mezzo sono inammissibili. Si tratta infatti di motivi ampiamente compositi, spiegati in violazione del principio secondo cui il ricorrente ha l’ onere di individuazione del motivo, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013): mentre, nel caso in esame, non riesce ad intendersi, anche in considerazione del diverso richiamo di plurime norme asseritamente violate (nel secondo mezzo articoli 132, 112, 115, 116, 167 c.p.c. e/o 99 della legge fallimentare nonché 2704 c.c.; nel terzo mezzo articoli 2697 c.c., 3 e 4 l. 130/1999, 58 d.lvo 385/1993, 2843 c.c., 132 c.p.c.), quale sia l’esatta censura spiegata, la cui individuazione, a fronte delle diverse alternative prospettate, è in definitiva rimessa alla Corte.

D’altronde: -) il secondo mezzo solleva una questione, quella della certezza della data della cessione del credito a Berica 8 Residential M.B.S. S.r.l., che il decreto impugnato non esamina affatto: orbene, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica (cfr. nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. n. 5131 del 2023 e Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il (motivo di) ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere ― qui rimasto inadempiuto ― di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in fase di merito (cfr.

Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000); -) il terzo mezzo, sotto il velo delle plurime violazioni di legge alternativamente denunciate, lungi dal misurarsi con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate, altro non fa che rimettere in discussione un accertamento di fatto motivatamente ― e con motivazione, per quanto stringata, sicuramente esistente, e come tale incensurabile, nel quadro dei noti principi affermati a partire da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 ― operato dal giudice di merito nel ritenere che:

«La Banca Popolare di Vicenza ha prodotto tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'esistenza del credito e del privilegio ipotecario (documenti 1, 3, 4, 13). Trattandosi di cessione di crediti pro soluto con cartolarizzazione degli stessi, si applica la L. 130/1999, che risulta infatti regolarmente applicata e che, con riferimento alle formalità da compiere per rendere la cessione opponibile ai terzi non richiede la notifica ai debitori ceduti, né l'iscrizione di annotazioni o formalità con riferimento all'ipoteca». 5. ― Nulla per le spese.

S ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, co