Cassation court dismisses appeal against bankruptcy ruling due to lack of specific reasoning on document necessity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the bankruptcy court's refusal to admit a creditor's claim based on a bank draft. The appellant argued the lower court failed to explicitly justify why the original document was indispensable for the decision. The court ruled that the lower court's reasoning was insufficient and contradictory regarding the necessity of the original document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; When a lower court refuses the production of new evidence in appeal, it must explicitly motivate the lack of indispensability to allow for a review of the reasoning's logic and congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23846/2016 R.G. proposto da : OLIMPIA COSTRUZIONI DI GRASSO GIUSEPPE E C SNC, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALLARO ANTONINO ORAZIO (CVLNNN48T09A028U) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO DED SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPEL LO CATANIA n. 1459/2015 depositata il 29/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.
RILEVATO CHE 1. ― Olimpia Costruzioni di Grasso Giuseppe C. S.n.c. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Fallimento D.E.D. S.r.l., contro la sentenza del 29 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto dell’opposizione allo stato passivo proposta dall’odierna ricorrente, diretta ad ottenere l’ammissione al passivo di un proprio credito di 59.600,00 €, portato da assegno bancario emesso in proprio favore dalla società poi fallita. 2. ― Non spiega difese il Fallimento intimato.
CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per non aver preso posizione sulla indispensabilità dell’originale dell’assegno menzionato, prodotto da essa Olimpia Costruzioni di Grasso Giuseppe C. S.n.c. in sede di appello. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 93 della legge fallimentare, dell’articolo 66, terzo comma, delregio decreto numero 1669 del 1933 e dell’articolo 58 del regio decreto numero 1736 del 1933.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché 61 e 191 c.p.c., erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― È fondato il primo mezzo. Ha affermato la corte territoriale: «La inammissibilità, a norma dell’art. 345, 3° comma, c.p.c., della produzione in questo grado di appello dell’originale dell’assegno bancario di € 59.600 sulla base del quale l’odierna parte appellante ha, da sempre, fondato la propria pretesa creditoria nei confronti del fallimento e la cui necessità (di produzione in originale) era già stata indicata dal giudice delegato quale uno dei motivi della non ammissione al passivo del fallimento del credito in esame ed era stata, inoltre, esplicitamente eccepita dalla curatela del fallimento in sede di opposizione dinanzi al Tribunale.
A tale riguardo, invero, la Olimpia Costruzioni non ha affatto dimostrato di non aver potuto produrre detto documento (in originale) quantomeno in sede di opposizione…». A tal riguardo la ricorrente ha evidenziato che, ratione temporis, si applicava alla controversia l’articolo 345 c.p.c. nella formulazione che contemplava la valutazione di indispensabilità della produzione documentale ai fini della decisione della causa. In proposito, questa Corte ha in più occasioni ripetuto che, in tema di nuova produzione documentale in appello (tale essendo il caso della produzione in originale di un documento già prodotto in copia:
Cass. 18 novembre 2022, n. 34025), la valutazione di non indispensabilità, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Cass. 27 agosto 2013, n. 19608, Cass. 23 luglio 2014, n. 16745;
Cass. 21 luglio 2020, n. 15488). Nel caso di specie non soltanto il giudice di merito non ha offerto alcuna motivazione in punto di non indispensabilità della produzione documentale dell’originale dell’assegno, ma sembra aver dato anzi per scontato che detta produzione fosse per l’appunto indispensabile, tanto che la mancanza di produzione dell’originale del titolo dovesse per ciò stesso condurre al rigetto dell’appello e, con esso della domanda di insinuazione al passivo originariamente spiegata in forza del titolo prodotto in copia.
Va da sé che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione, perché verifichi se la produzione dell’originale dell’assegno era effettivamente indispensabile ai fini del giudizio. 4.2. ― Gli ulteriori motivi sono assorbiti. PER QUESTI MOTIVI accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia