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Ordinanza — n. 29321/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for social quota restitution against bankruptcy estate due to lack of opposable title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29321/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the petitioners' appeal against the bankruptcy trustee's rejection of their request to restore social quotas. Although the petitioners obtained a judgment resolving the sales contract, the bankruptcy court correctly found this title inopposable because the resolution order was not registered in the commercial registry before the debtor's bankruptcy declaration. Consequently, the court ruled that no binding judgment existed against the bankruptcy estate to support the restitution claim.

Regesto Legislator

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Art. 702-bis c.p.c.; Art. 2652 c.c.; Art. 45 l.fall.: A judgment declaring the resolution of a contract is inopposable to the bankruptcy estate if the resolution order was not registered in the commercial registry prior to the opening of bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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bankruptcy estate opposability social quota restitution commercial registry registration contract resolution judgment insolvency procedure title recesso dal contratto dichiarazione di insolvenza offerente escluso

Disposizioni normative citate

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Art. 702-bis c.p.c.
SAF) e, a seguito delsostanziale inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzoda parte del cessionario, che ne aveva corrisposto solo una piccola parte, promossero ex art. 702-bis c.p.c. un giudizio di risoluzione del contratto e di restituzione delle quote.
Art. 2652, comma 1, n. 1 c.c.
Art. 2643 c.c.
Art. 2470, comma 3 c.c.
Art. 45 l.fall.
1, 2643 e 2470, comma 3, c.c., e alla luce dell’art. 45 l.fall.
art. 702-bis c.p
SAF) e, a seguito delsostanziale inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzoda parte del cessionario, che ne aveva corrisposto solo una piccola parte, promossero ex art. 702-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23887/23
Cass. n. 14878/22
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Testo completo

ente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 26563 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da Puggioni Giorgio, Puggioni Massimiliano, rappresentati e difes i, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Romano Vaccarella e Bruno Biscotto, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via G.Pisanelli, n. -ricorrenti- contro Fallimento di Raffaele Di Mario, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, da ll’avv. Francesco Astone, presso lo studio del quale in Roma, alla via G.

Nicotera, n. 31, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione del decreto del T ribunale di Roma depositato in data4 ottobre 2016; Oggetto: Fallimento-Istanza di restituzione di quote sociali-Mancanza del titolo.RG n. 26563/16 Angelina-Maria Perrino estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dagli atti e dal decreto impugnato che il 20 settembre 2010 Giorgio Puggioni e Massimiliano Puggioni cedettero a Raffaele Di Mario l'intero capitale sociale della s.r.l.

Società Agricola Forestale (s.r.l. SAF) e, a seguito delsostanziale inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzoda parte del cessionario, che ne aveva corrisposto solo una piccola parte, promossero ex art. 702-bis c.p.c. un giudizio di risoluzione del contratto e di restituzione delle quote. Il Tribunale di Roma accolse la domanda di risoluzione, ma respinse quella di restituzione delle quote, perché ritenne che la risoluzione fosse inopponibile alla successiva cessionaria, s.r.l. Afrodite Più, posto che il contratto di cessione da questa stipulato con Raffaele Di Mario era stato regolarmente trascritto nel Registro delle imprese.Il giudice delegato al Fallimento di Raffaele Di Mario, successivamente dichiarato, rigettòla domanda di restituzione delle quote proposta dai ricorrenti, «in difetto di apposito titolo di accertamento opponibile alla procedura e di idonea prova» (così si legge a pag. 2 del decreto impugnato), e si limitò ad ammetterli al passivo in via chirografaria per euro 7.750.000,00.

Giorgio Puggioni e Massimiliano Puggioni proposero opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo per il profilo di soccombenza, ma senza successo. Il Tribunale di Roma ha ritenuto, a sostegno della decisionedi rigetto, che la dichiarazione di risoluzione del contratto fosse inopponibile al Fallimento perché sia la domanda, sia l’ordinanza ex art. 702-bisc.p.c. non erano state iscritte nel Registro delle imprese, in base alla combinazione degli artt. 2652, comma 1, n. 1, 2643 e 2470, comma 3, c.c., e alla luce dell’art. 45 l.fall.

Contro questo decreto propongono ricorso Giorgio Puggioni e Massimiliano Puggioni, per ottenerne la cassazione, che affidano a RG n. 26563/16 Angelina-Maria Perrino estensore quattro motivi, cui il Fallimento risponde con controricorso, che illustra con memoria. Motivi della decisione 1.-Coi quattro motivi di ricorso, i ricorrenti lamentano: -la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, comma 7, l.fall. e 102 c.p.c., perché il Tribunale ha calibrato la propria decisione su un’eccezione, quella di omessa trascrizione nel Registro delle imprese della domanda di risoluzione del contratto di compravendita delle quote della s.r.l.

SAF o dell’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., che aveva definito il giudizio di risoluzione, dedotta dal Fallimento in epoca successiva alla costituzione in giudizio, e quindi tardivamente, e concernente una circostanza non rilevabile d’ufficio(primo motivo); -l’omesso esame del fatto decisivo che i Puggioni erano stati ammessi al passivo del Fallimento Di Mario per il controvalore pecuniario del bene non restituito, di modo che il relativo provvedimento aveva prodotto l’effetto endofallimentare della piena opponibilità alla procedura della risoluzione del contratto ( secondo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 45 e 72, comma 5, l.fall., in quanto il Tribunale avrebbe trascurato che l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega sempre i propri effetti nei confronti del curatore, fatta salva, ma nei soli casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda (terzo motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 2188, 2643, 2651, 2652 e 2740c.c., là dove il giudice dell’opposizione ha escluso che l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio ex art. 702-bis c.p.c., divenuta cosa giudicata prima del fallimento quanto al capo concernente la risoluzione , fosse opponibile alla procedura solo perché non iscritta nel Registro delle imprese (quarto motivo).RG n. 26563/16 Angelina-Maria Perrino estensore 2.- I quattro motivi sono infondati , benché occorra la correzione della motivazione del decreto impugnato.

Il giudizio verte esclusivamente sulla domanda di restituzione delle quote della SAF. La domanda postula l’esistenza di un titolo, opponibile alla procedura, concernente il diritto di ottenere la restituzione ; ma qualora l’opponibilità del titolo sia contestata, difetta il presupposto cui associare il requisito di legittimazione nei confronti della massa (da ultimo, Cass. n. 23887/23, punto 2.3.1). 2.1.- Nel caso in esame il titolo non è e non può essere costituito dal capo del l’ordinanza del T ribunale di Roma che ha definito il procedimento ex art. 702-bis c.p.c.divenuto cosa giudicata prima della dichiarazione di fallimento di Raffaele Di Mario: di qui l’irrilevanza dell’iscrizione o della trascrizione nel Registro delle imprese di domanda e ordinanza. 3.- C on quel capo di ordinanza , difatti, il T ribunale ha sì dichiarato risolto il contratto di compravendita, ma, nel contempo, ha respinto la domanda di restituzioneproposta dai Puggioni, perché ha escluso l’opponibilità della risoluzione alla cessionariasuccessiva.

Nessun giudicato utile alle ragioni dei ricorrenti è quindi configurabile, a fronte della contestazione giudiziale, proseguita dopo la dichiarazione di fallimento di Raffaele Di Mario, e della quale si dà conto anche in ricorso, relativa alla pretesa restitutoria. 3.1.-Il che emerge, d’altronde, pure da Cass. n. 14878/22 , che ha respinto il ricorso proposto da Giorgio Puggioni e da Massimiliano Puggioni contro il decreto col quale il Tribunale di Roma, in esito a una pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione delle quote delle quali si discute avanzata dagli odierni ricorrenti nei confronti del Fallimento di s.p.a.

Dimafin, cessionaria ancora successiva , in surroga di Raffaele Di Mario e del Fallimento di Raffaele Di Mario,ne RG n. 26563/16 Angelina-Maria Perrino estensore aveva riconosciuto la soccombenza virtuale anche per la pendenza dei giudizi sulla titolarità delle quote. 4.- Né l’ ammissione al passivo del credito indicato in narrativariesce a incrinare queste considerazioni . Anzitutto, « la piena opponibilità alla procedura della risoluzione del contratto » , che i ricorrenti intendono far scaturire con la forza del giudicato endofallimentare da quell’ammissione, è di per sé irrilevante, per le ragioni già esposte.

Inoltre,non è indicato alcun elemento potenzialmente idoneo a far ritenere che la somma ammessa corrisponda al controvalore della res non restituita : in senso contrario, emerge dal decreto impugnato che i ricorrenti avevano chiesto di essere ammessi al passivo del fallimento per l’importo di euro 25.880.640,00 e solo in subordine per la minor somma di euro 9.000.000,00 o, in ulteriore subordine, per la minor somma di euro 7.500.000,00;e, posto che glistessi ricorrenti riferiscono (pag. 4 del ricorso) che il prezzo della cessione corrispondeva appunto a euro 9.000.000,00, ragionevolmente si sottolinea in controricorso (pag.

18) che il credito ammessocorrisponde non già all’affermato valore delle quote delle quali era richiesta la restituzione, bensì al prezzo pattuito per la cessione, decurtati gli acconti, in coerenza, dunque, con la pronuncia di risoluzione. 5.-Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corterigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro25.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei p