Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29204/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29204/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29204/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31778/2020 R.G. proposto da: VILLA LETIZIA s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA RULLI (RLLLSN76A54G482V) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 1 –AVEZZANO- SULMONA -L'AQUILA , elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI, 35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE (CLGRRT68T28A345B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.446/2020 depositata il 18/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29204/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 31778/2020 R.G. proposto da: VILLA LETIZIA s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA RULLI (RLLLSN76A54G482V) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 1 –AVEZZANO- SULMONA -L'AQUILA , elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI, 35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE (CLGRRT68T28A345B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.446/2020 depositata il 18/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di sostentamento spese di gratuito patrocinio rimborso delle spese spese di difesa spese legate all'invalidità indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31778/2020 R.G. proposto da: VILLA LETIZIA s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA RULLI (RLLLSN76A54G482V) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 1 –AVEZZANO- SULMONA -L'AQUILA , elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI, 35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE (CLGRRT68T28A345B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.446/2020 depositata il 18/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.115,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/10/2023 Il Co