Decreto — n. 29201/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16483/2022R.G. proposto da: NAPOLEONE ADELMINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRADOLI 19, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MONTEROTONDO IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA V. FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato MARULLO EGIDIO (MRLGDE65D01H501Z) che lo rappresenta e difende -intimato- In relazione al giudizio pendente presso il TRIBUNALE di ROMAprocedimento n.R.G. 15513/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29201/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 16483/2022R.G. proposto da: NAPOLEONE ADELMINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRADOLI 19, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MONTEROTONDO IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA V. FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato MARULLO EGIDIO (MRLGDE65D01H501Z) che lo rappresenta e difende -intimato- In relazione al giudizio pendente presso il TRIBUNALE di ROMAprocedimento n.R.G. 15513/2019.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16483/2022R.G. proposto da: NAPOLEONE ADELMINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRADOLI 19, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MONTEROTONDO IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA V. FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato MARULLO EGIDIO (MRLGDE65D01H501Z) che lo rappresenta e difende -intimato- In relazione al giudizio pendente presso il TRIBUNALE di ROMAprocedimento n.R.G. 15513/2019.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/07/2023;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Ritenuto che il procedimento risulta esente, ex art.13 , comma 1 - quater DPR 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.