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Ordinanza — n. 29188/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy objection deadline defense, ordering document acquisition from existing case files.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the bankruptcy administrator's objection to a creditor's claim, ruling that the administrator failed to meet the strict deadline for raising specific exceptions. Although the administrator argued that documents were not produced during the objection phase, the court held that referencing documents already in the case file does not constitute a waiver of the right to contest them. Consequently, the court ordered the lower tribunal to acquire the necessary documents from the existing bankruptcy files to verify the creditor's evidence.

Regesto Legislator

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Art. 99 legge fall.; Art. 115 cod. proc. civ.: The failure to produce documents in the objection phase does not preclude their acquisition from the case file if they were previously produced, provided the opponent specifically indicated them in the objection.

Parole chiave

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bankruptcy objection creditor claim admission procedural deadline document acquisition case file review decadence rule professional services compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 99 legge fall.
che i documenti erano stati allegati -tardivamente - a una memoria, mentre l’art. 99 legge fall. (nel testo che rileva in causa) non consente la produzione di documenti in sede di opposizione se non contestualmente al deposito del ricorso e del fascicolo di parte (v.
Art. 115 cod. proc. civ.
–Col secondo mezzo egli denunzia inoltre la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata contestazione, e anzi all’implicita ammissione,dell’effettività del credito da parte della procedura, quanto alle circostanze allegate nell’atto di opposizione al passivo.III.
Art. 210 cod. proc. civ.
–Col quarto mezzo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 cod.
Art. 2697 cod. civ.
artt. 2697 cod. civ
Ragioni della decisione I.- Col primo mezzo il ricorrente , deducendo la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
–Col secondo mezzo egli denunzia inoltre la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 210 cod. proc. civ
In dipendenza di ciò, il tribunale ha affermato che i documenti non prodotti ed essenziali a fini di prova erano stati semplicemente richiamati e che l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
– Infine col quint o motivo egli ulteriormente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 12549-17
Cass. Sez. 6-1 n. 5094-18
12549- 17, Cass. Sez. 6-1 n. 5094-18, Cass.
Cass. Sez. 1 n. 15627-18
5094-18, Cass. Sez. 1 n. 15627-18, Cass.
Cass. Sez. 6-1 n. 25663-20
15627-18, Cass. Sez. 6-1 n. 25663-20).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5071/2016 R.G. proposto da: CHIALLI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato BENINCASA MAURIZIO (BNNMRZ67A14C352A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANISCALCO PAOLO (MNSPLA54H02E897U) -ricorrente- contro FALLIMENTO LATERIZI TORRES SPA IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di SASSARI n. 4312/2014 depositat o il 27/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa Il rag. Pietro Chialli chiese di essere ammesso al passivo del fallimento di Laterizi Torres s.p.a. per crediti relativi a prestazioni professionali di assistenza e studio della situazione economico - patrimoniale della società, finalizzate la ricerc a di prospettive di risanamento della crisi aziendale. Il credito venne ammesso per una somma minore di quella reclamata, perché alcune prestazioni indicate in avvisi di parcella non erano state provate. In sede di opposizione il tribunale di Sassari ha confermato il provvedimento. Il rag.

Chialli ha proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi. La curatela non ha svolto difese. Ragioni della decisione I.- Col primo mezzo il ricorrente , deducendo la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., sostiene che la curatela non aveva mai negato che l’incarico professionale fosse stato conferito, e il credito era stato altresì ammesso al passivo, sia pure parzialmente; pertantonessun onere – diversamente da quanto ritenuto dal tribunale –avrebbe dovuto considerarsi gravante su di lui ricorrente in ordine ai titoli a monte dei crediti vantati.

II. –Col secondo mezzo egli denunzia inoltre la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata contestazione, e anzi all’implicita ammissione,dell’effettività del credito da parte della procedura, quanto alle circostanze allegate nell’atto di opposizione al passivo.III. – Il terzo motivo è volto a denunziare l a v iolazione o falsa applicazione degli artt. 99 legge fall., 2969 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. in quanto, essendosi costituita tardivamente nel giudizio di opposizione, la procedura sarebbe incorsa in decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio ; mentre esso opponente aveva in effetti prodotto, a sua volta in corso di giudizio, e quindi tardivamente, i contratti di conferimento degli incarichi professionali, ma per l’appunto senza avversa possibilità di eccezione.

IV. –Col quarto mezzo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ., in quanto il tribunale avrebbe in ogni caso dovuto ordinare l’acquisizione della documentazione relativa all’attività professionale prestata; documentazione già prodotta con l’istanza di ammissione al passivo e dettagliatamente indicata nel ricorso in opposizione. V. – Infine col quint o motivo egli ulteriormente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto, essendo stato il credito già parzialmente ammesso al passivo, il tribunale non avrebbe dovuto indagare aspetti ( come il conferimento dell’incarico o le modalità del suo espletamento) non sottoposti al suo esame.

VI. - I motivi primo, secondo e quinto possono essere esaminati congiuntamente. La premessa comunque è che il tribunale di Sassari, attesa la già avvenuta parziale ammissione del creditoal passivo, avrebbe errato nel ritenere che l’opponente fosse onerato della prova “dei titoli ” da cui i creditierano originati. Questo perché – si dice - l’effettività del titolo (l’incarico professionale) non solo non era stat a contestat a dalla curatela , pur tardivamente costituitasi, ma si sarebbe dovuta ritenere finanche ammessa, seppure implicitamente, quale “presupposto imprescindibile dell’ammissione parziale” al passivo; donde la questione controversa si sarebbe dovuta ritenere limitata all’apprezzamento del quantum residuo.

VII. -I motivi sono manifestamente infondati perché tale (vale a dire manifestamente infondata) è la loro comunepremessa. Dal decreto risulta che la domanda di insinuazione era stata formulata con riferimento a somme portate da distinti avvisi di parcella. Questo fatto è confermato anche dal ricorso. Che si fosse trattato di crediti per prestazioni professionali non toglie niente al fatto che le prestazioni indicate negli avvisi di parcella implicassero la prova dei corrispondenti incarichi e dei correlati espletamenti. Dal decreto si evince che il Fallimento aveva contestato l’avversa pretesa sostenendo per l’appunto che “l’opponente non aveva prodotto nel presente giudizio né i conferimenti di incarico da parte della società, né i contratti che avrebbe predisposto in adempimento agli incarichi detti”.

A tal riguardo il secondo motivo, che si concretizza nel dire il contrario, è d’altronde inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero si sostiene che nel giudizio di opposizione la procedura non aveva “espressamente contestato (..) le circostanze allegate dal rag. Chialli nel suo atto di opposizione”. Ma né la corrispondente parte dell’atto di opposizione (onde potersi decifrare il concetto, altrimenti vago, di “circostanze allegate”), né la parte saliente della comparsa della curatela risultano riportate nel ricorso. VIII. - Ne segue che è corretta l’affermazione del tribunale secondo la quale i crediti non ammessi erano stati contestati in toto; ed è quindi corretta anche l’inferenza per cui incombeva all’attore l’onere della prova sia dell’an che del quantum d i ciò che ai di stinti titoli era stato invocato.

Il decreto ha ritenuto inadempiuta la prova e simile conclusione integra una valutazione di merito, non sindacata sul versante della motivazione,per l’unica possibilità offerta in questa sede di far valere, ai fini dei cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti. A sua volta il terzo motivo è nella sua genericità inammissibile a proposito del rilievo di esser stati prodotti in sede di opposizione “i contratti di conferimento dell’incarico”, senza migliori specificazioni. Ed è comunque anche infondato, perchéè pacifico (v. ricorso pag.

18) che i documenti erano stati allegati -tardivamente - a una memoria, mentre l’art. 99 legge fall. (nel testo che rileva in causa) non consente la produzione di documenti in sede di opposizione se non contestualmente al deposito del ricorso e del fascicolo di parte (v. Cass. Sez. 1 n. 20476-15, Cass. Sez. 1 n. 31474-18, Cass. Sez. 1 n. 15232- 22). Trattandosi di preclusione, è irrilevante la circostanza che la curatela si fosse costituita in sede di opposizione , tempestivamente o meno. IX. -Il quarto motivo è invece fondato. Il tribunale ha richiamato il principio secondo il quale “il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex art. 93 legge fall. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 legge fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio.

Peraltro, qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo” (Cass.

Sez. 6-1 n. 16101-14). In dipendenza di ciò, il tribunale ha affermato che i documenti non prodotti ed essenziali a fini di prova erano stati semplicemente richiamati e che l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. era generica per mancata indicazione dei documenti che ne avrebbero dovuto costituire oggetto, essendosi riferita alla (procedura) di concordato preventivo. Il ricorrente si rifà alla stessa pronuncia citata dal tribunale (alla quale ha fatto seguito la conforme Cass. Sez. 6-1 n. 26639-16)per dire, invece, che vi era stata la “dettagliata descrizione degli atti di cui al ricorso in opposizione (..), certamente tale da non lasciare dubbi sulla loro identificazione”; difatti “di ogni atto prodotto in sede di istanza di ammissione” era stata data , a suo avviso, “pr ecisa indicazione ed individuazione alle pagine da 2 a 6 del ricorso in opposizione”.

Per tale ragione il ricorrente assume che il tribunale avrebbe dovuto ordinare l’acquisizione, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.,della documentazione relativa “all’ attività prestata con riferimento alla procedura per l’ammissione al concordato preventivo (..)”, trattandosi della documentazione “prodotta con l’istanza di ammissione al passivo e comunque nella disponibilità della procedura”. X. - Il riferimento all’ar t. 210 cod. proc. civ. non è totalmente centrato, perché la documentazione depositata dalla parte in sede di verifica dello stato passivo non può dirsi “in possesso”della controparte (come dovrebbe essere per discorrere di ordine di esibizione).

In casi del genere difetta cioè in nuce il presupposto d ella corrispondente istanza. XI. - Il punto fondamentale è però che l’orientamento reso dalla pronuncia citata sia dal tribunale che dal ricorrente non è più attuale. Non lo è nella premessa, perché, invece,l’art. 99 legge fall. non impone affatto che i documenti già prodotti in sede di verifica siano nuovamente prodotti in sede di opposizione.E non è vero neppure che la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo non possa,nel giudizio di opposizione, essere acquisita ex officio.

La norma stabilisce solo che il ricorrente, a pena di decadenza, predisponga il ricorsoin opposizione con “l’indicazione specifica (..) dei documenti prodotti”. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), legge fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, al punto che, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito(Cass.

Sez. 1 n. 12549- 17, Cass. Sez. 6-1 n. 5094-18, Cass. Sez. 1 n. 15627-18, Cass. Sez. 6-1 n. 25663-20). Nel caso di specie, si evince dalla stessa motivazione del decreto impugnato che i documenti non prodotti ed essenziali ai fini della prova del credito erano stati “richiamati”nell’atto di opposizione. Il tribunale ha detto che lo erano stati “semplicemente”: “i documenti non prodotti ed essenziali ai fini della prova del credito sono stati semplicemente richiamati”. Con l’avverbio ha allusoalla non sufficienza del semplice richiamo, per l’appunto perché – in ossequi o alla giurisprudenza dallo stesso tribunale richiamata - i documenti non erano stati prodotti nella sede dell’opposizione.

Ma questo fatto – vale a dire che i documenti non fossero stati prodotti in sede di opposizione –era (ed è) completamente irrilevante, per le ragioni sottese al principio di diritto appena evocatoa mezzo del quale la giurisprudenza della sezione si è evoluta. Poiché dal ricorso risulta che il ricorrente aveva fatto riferimento (e dunque aveva indicato) i documenti prodotti in sede di istanza di ammissione, precisandone la individuazione “alle pag. da 2 a 6 del ricorso in opposizione”, ne segue che il decreto va cassato, non essendo maturata la decadenza ed essendo preciso dovere del tribunale, in questi casi, verificare il contenuto dei documenti indicati disponendone l’acquisizione dal fascicolo della procedura.

XII. – Segue il rinvio al medesimo tribunale che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rig