Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29170/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29170/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29170/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19649/2017 R.G. proposto da: ISLAND REFINANCING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA LUCIANO (PZZLCN51E28G273T) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ISLAND FINANCE 2 (ICR7) SRL E PER ESSA PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, CURETELA FALLIMENTO QUET SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1228/2016 depositata il 25/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 2697 cod. civ, art. 345 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29170/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - a tanto consegue l’inammissibilità del primo alla luce del consolidato principio per cui,ove la sentenza impugnata si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure; sicché è per l’appunto sufficiente che anche per una sola delle dette ragioni il ricorso sia respinto perché ogni motivo di impugnazione proposto avverso le altre affermazioni divenga a sua volta inammissibile per difetto di interesse(v.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di rivendicazione nel fallimento attestato di carenza beni domanda di fallimento massa fallimentare difetto di prova del nesso causale impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 2697 cod. civ
-il primo motivo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod.
art. 345 cod. proc. civ
civ., nonché dell’art. 345 cod. proc. civ., con riferimento all’affermato difetto di prova dell’identità soggettiva della società V.L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19649/2017 R.G. proposto da: ISLAND REFINANCING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA LUCIANO (PZZLCN51E28G273T) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ISLAND FINANCE 2 (ICR7) SRL E PER ESSA PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, CURETELA FALLIMENTO QUET SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1228/2016 depositata il 25/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che: la Island Refinancings.r.l. propose istanza di insinuazione tardiva al fallimento di Quet s.r.l.sulla base di un atto di ricognizione di debito della V.L.di Vito Laudicina c. s.r.l.; l’adito tribunale di Marsala respinse la domanda per inidoneità dell’atto medesimo, in quanto non era stata fornita alcuna prova a proposito del nesso tra la suddetta società V.L. e la fallita; l’appello della società Island Refinancing è stato a sua volta respinto dalla corte d’appello di Palermo e avverso la relativa decisione è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi , illustrati da memoria; le parti intimate non hanno svolto difese.

Considerato che: I. -il primo motivo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 74 e 87 att. cod. proc. civ., e conseguen t e omesso esame di fatti decisivi , per avere la corte d’appello errato nel ritenere non fosse possibile presumere la completezza della copia dell’atto pubblico di ricognizione di debito sol perché l’indice del fascicolo di parte del giudizio di primo grado non conteneva la sottoscrizione del cancelliere; il secondo motivo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 345 cod. proc. civ., con riferimento all’affermato difetto di prova dell’identità soggettiva della società V.L. e della fallita Quet s.r.l., visto che la detta circostanza, dopo esser stata dedotta dall’istante, non era stata contestata dal curatore “comparso nel corso del primo grado di giudizio”; si sostiene inoltre che la medesima circostanza si sarebbe dovuta considerare nota al tribunale fallimentare e agevolmente presumibile in base alla coincidenza di codice fiscale e partita Iva;

II. -è pregiudiziale il secondo motivo , il quale è manifestamente infondato nella prima parte ed è inammissibile nella seconda; III. - è manifestamente infondato a proposito del l’invocato principio di non contestazione; dalla sentenza risulta che il tribunale di Marsala aveva respinto la domanda tardiva sulla base di due rilievi: (i) perché l’atto ricognitivo di debito non era completo “in quanto privo di sottoscrizione” e (ii) perché non vi era la prova “che l’autore della dichiarazione (..) fosse la Quet s.r.l.”; dopodiché il tribunale niente aveva disposto per le spese processuali; da questa secondastatuizione è dato comprendere che la curatela non si era costituita nel giudizio di primo grado , e l a sentenza qui impugnata afferma che la medesima curatela era stata contumace anche in appello; ne segue che è inconferente discorrere di non contestazione, perché per giurisprudenza costante alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore (ex aliisCass.

Sez. 3 n. 14372-23, Cass. Sez. L n. 461 - 15, Cass. Sez. 3 n. 14623-09); III. - è invece inammissibile la pretesa della ricorrente di veder sindacato, in questa sede di legittimità, il ragionamento del giudice del merito sull’assunto di una non considerata coincidenza dei dati fiscali della società V.L. e della fallita; dal ricorso invero non emerge quando sia stata finanche solo dedotta, dinanzi alla corte d’appello, una simile coincidenza, né in qual modo la stessa fosse risultata; il ricorso va quindi rigettato in rapporto al secondo motivo;

IV. - a tanto consegue l’inammissibilità del primo alla luce del consolidato principio per cui,ove la sentenza impugnata si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure; sicché è per l’appunto sufficiente che anche per una sola delle dette ragioni il ricorso sia respinto perché ogni motivo di impugnazione proposto avverso le altre affermazioni divenga a sua volta inammissibile per difetto di interesse(v.

Cass. Sez. U n. 16602 - 05 , Cass. Sez. U n. 10374-07). p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricor