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Decreto — n. 29076/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29076/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29076/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29076/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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restituzioni alla produzione esecuzione – Documenti da produrre adempimento dell'obbligazione quote di produzione e di consegna dilazione di pagamento obbligo di standstill

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16185/2021 R.G. proposto da: MORIGI GERMANA, SPAGNOLI CRISTIANA, SPAGNOLI PAOLO, BAIANI MARCO, BAIANI ALESSANDRA, BAIANI MICHELE, ANTINORI ADRIANA, BELLI ELENA, BELLI STEFANO, BELLI ENRICO MARIA, MOLINI MARIA LUISA, SPAGNOLI ALESSANDRO, SPAGNOLI GUIDO, SPAGNOLI SIMONA, SPAGNOLI BEATRICE, MARCOLLI FULVIA, ZABBAN SILVIA, MASETTI ZANNINI DI CONCINA PIETRO, MASETTI ZANNINI DI CONCINA BEATRICE TERESA, BAIANI MASSIMO, MASETTI ZANNINI DE CONCINA GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 26, presso lo studio dell’avvocato SIMONE LAMARRA (LMRSMN71L24H501W) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6175/2020 depositata il 07/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 19/10/2023