Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Policlinico San Marco, challenged a lower court judgment against Azienda U.L.S.S. 12 Venezia without acting within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13366/2023 R.G.proposto da: POLICLINICO SAN MARCO - SOCIETA' PER AZIONI , elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO (RCCNTN62L06L259D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoPAOLO GNIGNATI (GNGPLA61M31L736P) -ricorrente- contro AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA (ORA DENOMINATA AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA), elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMENDOLA 46, presso lo studio dell’avvocato FRANCO ZAMBELLI (ZMBFNC43A05D325J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO ETTORE VERINO (VRNMTT39P03H501I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1547/2022 depositata il 05/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/10/2023