Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, SGM s.r.l. in liquidation, filed a recourse against the ASL of Foggia but remained silent after the court's proposal. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23466/2020 R.G. proposto da: SGM s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CIVININI 111, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MARINO rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA MARINO (MRNNCL48A09C514S) -ricorrente- contro ASL di FOGGIA , domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO PANIZZOLO (PNZFPP62M18A662N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.314/2020 depositata il 11/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/10/2023 Il C