Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28894/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 28894/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Mirabello Eugenio, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal statutory deadline proposed settlement extinction of proceedings costs allocation Civil Procedure Code non-compliance condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1849/2017 emessa dal TRIBUNALE LATINAil 4.9.2017 e l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19.1.2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1849/2017 emessa dal TRIBUNALE LATINAil 4.9.2017 e l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19.1.2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7253/2019 R.G.proposto da: MIRABELLO EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE NAPOLI e rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ANTONIETTA CESTRA (CSTMNT49H51G308E) -ricorrente- contro CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA- LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VISCA (VSCMRZ67E31G698F) rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNIMARTELLUCCI (MRTGNN68R26G698D) -controricorrente- nonché contro PROVINCIA DI LATINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO D'ELIA (DLERNT66M10G865M) -controricorrente- nonché contro CORONET SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE GALLOTTI (GLLDVD58T10B180P) e rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO TONELLI (TNLFBA62D30E472L) -controricorrente- avverso la sentenza n. 1849/2017 emessa dal TRIBUNALE LATINAil 4.9.2017 e l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19.1.2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i