Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a company, challenged a lower court judgment against the municipality of Apiro and an individual, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period following the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9934/2023 R.G. proposto da: LE MAN DI MANCINI VINICIO C. SRL, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour e rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE BUONFANTE (BNFGRL61D27E783Z) -ricorrente- contro COMUNE DI APIRO, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour e rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PIERDOMINICI (PRDFBA57T31B474R) -controricorrente- nonché contro PRIMUCCI LINO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.295/2022 depositata il 21/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/10/2023 Il Con