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Decreto — n. 28750/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 28750/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Alva Rios Juan Francisco, challenged an order from the Judge of Peace regarding his status, while the Prefecture and Ministry of Interior opposed the claim. The court ruled that silence after the deadline constitutes a formal waiver, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for case definition within forty days constitutes a formal waiver, resulting in the extinction of the appeal without a ruling on the merits.

Parole chiave

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extinction of appeal failure to respond statutory deadline formal waiver procedural default case definition proposal Cassazione estinzione mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2488/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
2488/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15648/2021 R.G. proposto da : ALVA RIOS JUAN FRANCISCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO, 14, presso lo studio dell’avvocato CARICATERRA NICOLA (CRCNCL55T06L192Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di ROMA pronunciata nel procedimenti n.R.G. 2488/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos