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Ordinanza — n. 28709/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy appeal due to mutual withdrawal of litigation requests by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28709/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the mutual withdrawal of the main and incidental appeals. The bankruptcy trustee sought cassation against a lower court ruling that declared a future exchange contract ineffective due to the builder's failure to renew a guarantee bond. Both the trustee and the original parties subsequently renounced their respective requests, leading the court to terminate the case without a substantive decision on the contract's validity.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When parties in cassation proceedings mutually renounce their appeals, the court declares the proceedings extinct without examining the merits of the legal arguments.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy litigation future exchange contract cassation procedure concordato nel fallimento contratto successorio di attribuzione perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

dell’anno 2019,proposto da Fallimento di s.r.l. Altavilla Costruzioni, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Carmenati, presso lo studio del quale in Fabriano, alla piazza Garibaldi, n. 16, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Cingolani Franca, Burattini Cinzia, rappresentante e difese, giusta procura speciale in calce al co0ntroricorso, dall’avv. Alberto Cucchieri, col quale elettivamente si domiciliano in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell’avv.

Marina Milli -controricorrentie ricorrenti in via incidentale - per la cassazione deldecreto del tribunale di Ancona depositatoin data 20 dicembre 2018 ; Oggetto: Fallimento - Permuta di cosa futura- Rinuncia al ricorso.RG n. 4511/19 Angelina-Maria Perrino estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: -emerge dal decreto impugnato che Franca Cingolani e Cinzia Burattini stipularono un contratto di permuta di cosa futura con la s.r.l. Altavilla Costruzioni, quando questa era in bonis, in base al quale avrebbero dovuto acquistare la proprietà di due appartamenti e di due garages all’inter no della palazzina che la società di costruzioni avrebbe dovuto edificare sull’area da loro ceduta in cambio; il contratto prevedeva che anche se non fosse stata costruita la parte di edificio in questione sarebbe rimasto fermo il trasferimento dell’area, salvo il diritto delle permutanti di ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno e, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte da Altavilla Costruzioni, fu rilasciata una fideiussione che la società s’impegnò a rinnovare all’occorrenza; - la s.r.l.

Altavilla Costruzioni fu dichiarata fallita prima che fosse edificata la porzione di edificio oggetto del contratto e le due permutanti promossero istanza di rivendica dell’area, eccependo la nullità del contratto; - in esito al rigetto dell’i stanza, Franca Cingolani e Cinzia Burattini proposero opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che il tribunale di Ancona ha accolto; -a fondamento della decisione il tribunale, pur escludendo che il contratto fosse nullo, ne haaffermato l’inefficacia sopravvenuta, perché la società costruttrice aveva omesso di rinnovare la fideiussione benché non avesse consegnato gli immobili entro la data pattuita; - contro questo decreto il Fallimento propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui Franca Cingolani e Cinzia Burattini replicano con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo.RG n. 4511/19 Angelina-Maria Perrino estensore Considerato che: le parti hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale e hanno reciprocamente aderito alla rinuncia rispettiva.

Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il10 ottobre 2023. LaPresidente