Cassation court allows debt restructuring appeal by ruling electronic filing date prevails over new law entry date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Gerardo Di Dato's appeal against a lower court's dismissal of his debt restructuring request. Di Dato argued his electronic filing on July 14, 2022, predated the new Consumer Credit Code, while the lower court rejected it based on the July 15 date of entry into force. The court ruled that the electronic delivery receipt confirms the filing date, meaning the new law did not apply to his case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 153 c.p.c.; Art. 16 bis, co. 7, d.l. n. 179/012: The date of electronic filing is determined by the system's delivery receipt, not the entry into force of new legislation, rendering the appeal admissible under the previous regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26976/2022 R.G. proposto da : DI DATO GERARDO, elettivamente domiciliato in Roma, via Circonvallazione Clodia 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO IOVANE (VNICLD60S13L628D) , rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO TOSCANO (TSCGFR46S03A294A) e GIUSEPPINA PISACANE (PSCGPP70B43G813H) , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro COMUNE DI ANGRI, in persona del Sindaco p.t., domiciliatoex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSARIA VIOLANTE (VLNRSR64P69G230V) e TOMMASO D'AVINO (DVNTMS64R04I019O), giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchécontro PREFETTURA DI ROMA, MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, CREDITO FONDIARIO SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE CAMPANIA SETTORE FINANZE E TRIBUTI, SOGET SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DP SALERNO, COMUNE DI MAIORI, COMUNE DI CASAGIOVE, COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, PRFETTURA DI SALERNO, ORRASI DANIELE, INAIL, INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, COMUNE DI AMALFI, COMUNE DI NAPOLI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE - RECUPERO CREDITI, CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO -intimati- avverso DECRETI d el TRIBUNALE NOCERA INFERIORE n. 3/2022 depositati il 7/09/2022 e il 22/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dallaPresidente MAGDA CRISTIANO. FATTO E DIRITTO Gerardo Di Dato ha proposto ricorso, sorretto da due motivi e illustrato da memoria, contro i provvedimenti del 7 e del 22 settembre 2022 con i quali il G.U. del Tribunale di Nocera Inferiore ha rispettivamente:
i) dichiarato inammissibile il suo ricorso , contenente domanda di accordo per la ristrutturazione dei debiti,in quanto depositato il 15.7.2022, data di entrata in vigore del CCII, che regola in modo nuovo le procedure di sovraindebitamento, già disciplinate dalla l. n. 3/2012, prevedendo in particolare, in luogo dell’accordo, il “concordato minore”, da proporre a mezzo OCC e non tramite un legale; ii) dichiarato il “non luogo a provvedere” sulla sua successiva istanza di rimessione in termini. Il Comune di Angri ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 153 c.p.c., per aver il giudice erroneamente respinto l’istanza di rimessione in termini. Col secondo denuncia la violazione dell’art. 16 bis, co. 7, del d.l. n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012. Il secondo motivo è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento del primo (peraltro rivolto contro un provvedimento privo di natura decisoria). Dall’esame del fascicolo risulta infatti: che Di Dato aveva depositato il ricorso in via telematica il 14.7.2022, chiedendone l’iscrizione al ruolo dell’Ufficio di V.G. del Tribunale di Nocera Inferiore, ed aveva ottenuto lo stesso giorno le tre ricevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli; che tuttavia, il 15.7.2022, la cancelleria di quell’Ufficio gli aveva comunicato la mancata accettazione dell’iscrizione a ruolo dell’atto, che avrebbe dovuto essere indirizzato alla Cancelleria fallimentare; che lo stesso giorno Di Dato aveva provveduto a una nuova iscrizione a ruolo presso la seconda cancelleria, precisando però che il ricorso avrebbe dovuto ritenersi ritualmente depositato il 14.7.
Queste essendo le emergenze processuali, non v’è dubbio che dovesse trovare applicazione nella specie il principio, già ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, mentre il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale , sia perché manca un’espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto alle altre parti (Cass.
S.U., n. 12422/021; Cass. nn. 31371/022, 15243/022). Il ricorso doveva dunque ritenersi depositato il 14 luglio del 2022, in data anteriore all’entrata in vigore del CCII, ed, essendo soggetto alla previgente disciplina, il giudice ne ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità (peraltro senza neppure domandarsi se ricorresse un’ipotesi di rimessione in termini o di possibile conversione della domanda). All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto del 7.9.2022 impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di un diverso G.U., che provvederà ad esaminarlo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di NoceraInferiore in persona di diverso G.U. per l’esame del ricorso depositato da Gerardo Di Dato il 14.7.20