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Ordinanza — n. 28371/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of its own order for material errors regarding lawyer fees and unified contribution allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28371/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted Giovanni Stramenga's request to correct material errors in its own previous order against Intesa San Paolo. The court identified that the order failed to list the defending lawyer's fees for distribution and incorrectly assigned the unified contribution payment to both parties instead of solely the appellant. Relying on established case law, the court determined that such errors must be rectified through the specific material error correction procedure rather than ordinary appeals to ensure procedural efficiency and respect for the lawyer's rights.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for omitted distribution of lawyer's fees or material errors in contribution allocation is the correction procedure, not ordinary appeals, to ensure rapid execution and respect for reasonable process duration.

Parole chiave

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material error correction lawyer fees distribution unified contribution allocation Supreme Court self-correction procedural efficiency principle intesa sulle offerte d'appalto rettifiche finanziarie risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Art. 93 cod. proc. civ.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 16037/2010
Cass. n. 12962/2012
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5345/2023 R.G. proposto da : STRAMENGA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA TARQUINA N 5/D, presso lo studio dell’avvocato MOAVRO DONATELLA (MVRDTL78A51A080M) rappresentato e difeso dall'avvocato NUONNO PAOLA (NNNPLA65H59E456M) -ricorrente – Contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in TORINO VIA E. DE SONNAZ 21 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TRENTI GIOVANNI (TRNGNN46R01I480J) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPR EMA DI CASSAZIONE ROMA n. 37099/2022depositata il 19/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che Giovanni Stramenga ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 37099/2022 del 19.12.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale, at teso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore, nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario e, nella parte relativa al contributo unificato, ove, per un mero refuso, è stato indicato che il versamento di tale contributo dovesse avvenire da parte di entrambe le parti, e non solo da Intesa San Paolo s.p.a., unica parte che aveva proposto impugnazione (rigettata da questa Corte); -che tale istanza è fondata; - che questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16037/2010; conf. Cas s. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, quanto al contributo unificato, lo stesso, per mero errore materiale, è stato posto a carico di entrambe le parti anzichésolo a carico della Intesa San Paolo s.p.a., unica che aveva proposto l’impugnazione (poi rigettata); che, pertanto, deve provvedersi alla correzione degli evidenziati errori materiali, nei termini di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37099/2022 del 19.12.2022, aggiungendo, nella terza riga, dopo le parole “accessori di legge”, le seguenti parole: ”da distrarsi a favore dell’avv. Paola Nuonno, dichiaratosi antistatario” e, nella quinta riga, sostituendo la dicitura “versamento da parte di entrambe le parti” con “”versamento da parte della ricorrente Intesa S