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Ordinanza — n. 28322/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's personal withdrawal of the appeal, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28322/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation proceedings were extinguished because the appellant, Elio Alfieri, personally submitted and notified a formal waiver of the appeal. Although Alfieri argued violations of civil procedure articles regarding costs, the opposing party, Rosa Scognamiglio, did not participate in the defense. The court ruled that the procedural outcome of the appeal's withdrawal precluded any further examination of the substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The filing of a personal waiver by the appellant extinguishes the cassation proceedings without the need for a separate ruling on litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings personal waiver of appeal litigation costs waiver civil procedure code condanna al pagamento pecuniario procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Elio Alfieri ha, in data 31/8/2023, depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione personalmente sottoscritto e notificato alla intimata controparte 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

a decreto ingiuntivo Dott. Rosario Caiazzo - Consigliere - Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - Ud.26.9.2023– CC Dott. Cosmo Crolla - rel. Consigliere - R.G.N Dott. Eduardo Campese - Consigliere. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15561/2020 proposto Elio Alfieri, elettivamente domiciliato in Roma via delle Milizie 38 presso lo Studio dell’avv. Giuseppe Aprile, rappresenta to e dife so , giusta procura in atti , dall’avv. Prospero Pizzolla, -ricorrente - contro Rosa Scognamiglio; -intimata - avverso la sentenza nr. 4750/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata in data 20/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Con sentenza del 20/09/2019, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibileil gravame proposto da Elio Alfieri avverso lasentenza del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi in grado di appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, aveva condannato Elio Alfieri al pagamento in favore di Rosa Scognamiglio della minor somma , rispetto a quella originariamente azionata da quest’ultima con il ricorso per decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Portici opposto dal ricorrente, di € 3.447,97. 2 Ha proposto ricorso per Cassazione Elio Alfieri affidandosi ad un unico motivo;

Rosa Scognamiglio non ha svolto attività difensive. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7,8,9 , 34,35, 36 46, 50 , 353, 354 in relazione agli artt. 360 1 comma nr 2 e 3 cpc.

2. Elio Alfieri ha, in data 31/8/2023, depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione personalmente sottoscritto e notificato alla intimata controparte 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso il mancato compimento di attività difensiva da parte di Rosa Scognamiglio.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consigl