Cassation appeal dismissed because appellate court used wrong procedure and failed to circumscribe the scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal incorrectly applied the summary procedure of Article 348-ter of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the first-instance judgment should be reviewed via cassation after the appeal was deemed inadmissible, but the appellate court actually issued a full judgment under Articles 352 and 281 sexies. The Court ruled that since the appellate court examined the merits rather than issuing a brief order, the specific procedural path for cassation under Article 348-ter was not triggered, rendering the current appeal procedurally improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c.; Art. 352 c.p.c.; Art. 281 sexies c.p.c.: When an appellate court examines the merits of an appeal and issues a judgment rather than a summary order under Art. 348-ter c.p.c., the first-instance decision cannot be challenged via cassation under that specific provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25853/2020 R.G. proposto da: ARMELLONI PAOLO C IMPRESA EDILE SNC, in persona del legale rappresentante LANNI CELESTE ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEFILIPPI CLAUDIO -ricorrente- contro INTEST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI VARESE n. 790/2018 pubblicata l’11/10/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere RITA E.A .
RUSSO. RILEVATO CHE La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Varese indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di altra sentenza (la n. 95/2015) emessa dal medesimo Tribunale, deducendo di avere proposto appello avverso la stessa e che il gravame che è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1748/2020 d epositata il 09/07/2020. Il ricorrente si è affida to a tre motivi . Non si è costituit a l'intimata; la causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del20 settembre 2023.
RILEVATO CHE Il ricorrente deduce di avere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado poiché “ stante la dichiarazione pronunciata dalla Corte d'appello di Milano di inammissibilità dell'appello proposto contro la sentenza n. 790/ 18 del Tribunale di Varese e la conseguente conferma della sentenza di primo grado quest'ultima viene impugnata in questa sede con il ricorso in cassazione e sensi e per gli effetti di cui all'art 348 ter terzo comma c.p.c.” In verità, come si evince dalla copia allegata in atti, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile,ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,l'appello avverso la sentenza di primo grado, - oggi impugnata con ricorso per cassazione- per genericità dei motivi e anche per irrilevanza e inconferenza delle allegazioni, poiché il primo giudice aveva fondato la propri a decisione sul la non impugnabilità con l'azione di revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento qualora sia stato proposto reclamo e avverso tale profilo di inammissibilità non era stat a proposta alcuna censura .
La Corte di appello si è pronunciata non già con ordinanza ai sensi dell’art 348 ter c.p.c., ma con sentenza ai sensi dell’art 352 (ratione temporis vigente) e 281 sexies c.p.c., dopo avere esaminato i motivi di appello e aver r itenuto che essi non si confrontavano con le ragioni della decisione di primo grado non circoscrivendo in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutumall'esame della Corte. Di conseguenza non poteva in questa sede esser impugnata la sentenza di primo grado, ipotesi limitata alla speciale procedura prevista dall’art 348 ter c.p.c. (oggi abrogato) a mente del quale il giudice di pronuncia (va) “con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conforme” Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spesein difetto di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso artico