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Decreto — n. 28218/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 28218/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period. The appellant, representing Saverio against the bankruptcy of Sara S.R.L., did not act to preserve the case after the proposal for conclusion was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the proposal for conclusion of the cassation proceedings constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline extinction of proceedings procedural renunciation silence as waiver pagamento a contanti del saldo fatture impagate cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.3192/2022 depositata il 18/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.3192/2022 depositata il 18/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.67/2023 R.G. proposto da : SIGNORI SAVERIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Oriani 85, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO (DGRVLR58M22H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE LUCA FILIPPO (DLCFPP72P18H501E) -ricorrente- contro FALLIMENTO SARA S.R.L. -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.3192/2022 depositata il 18/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così