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Ordinanza — n. 28191/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding partial bank statement evidence and non-retroactive legal interest rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28191/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bank's appeal against a lower court ruling that ordered it to pay overdraft interest. The bank argued that the trial court erred by using partial bank statements from 1993 to calculate the account balance instead of starting from the account's 1982 opening. The court held that judges may use available documents to reconstruct financial relationships when evidence is incomplete. Furthermore, the court confirmed that pre-1993 contracts remain governed by old laws, meaning the new legal interest rate did not apply retroactively to the entire relationship.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 161, comma 6, T.U.B.: When documentary evidence is partial, the judge may reconstruct the relationship using the first available balance; pre-existing contracts remain governed by laws in force at the time of conclusion, excluding retroactive application of new interest rate regimes.

Parole chiave

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partial documentary evidence reconstruction of financial relations non-retroactive application of law bank account interest rates onere della prova consulenza contabile T.U.B. 1992 restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 2, c.p.c.
Art. 161, comma 6, T.U.B.
3.2 In base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs.
Art. 1284, comma 2, c.c.
1284 cc, per avere la Corte di Appello applicato il tasso legale ex art. 1284 cc per tutto il rapporto di conto corrente».
Law n. 154/1992, Art. 4
154 del 1992, art. 4 , poi trasfuso nell'art.
D.Lgs. n. 385/1993

Giurisprudenza citata

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Cass. 5887/2021
Cass. 5887/2021 e 31187/2018 35979/2022 e 37800 /2022) 2.6 La Corte territoriale si è uniformata ai principi sopra enunciati, nel rispetto della regola relativa all'onere della prova.
Cass. 31187/2018
Cass. 35979/2022
Bank customer dismissed claim for interest nullity due to failure to prove full account history.
Cass. 37800/2022
Court of Cassation quashes appeal for failure to re-evaluate bank account balance using alternative accounting evidence.
Cass. 30822/2018
Cass. 34740/2019
117 t.u.b., non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 34740/2019; 23872/2022 e 34600/2022).
Cass. 23872/2022
Court allows legal interest rate over bank's invalid clause referencing market rates for pre-1992 contracts.
Cass. 34600/2022
Bankruptcy contract interest clause nullity: retroactive application of new law rejected, case remanded.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 22914/2017 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena spa , rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio Bosio nr. 2. - ricorrente - contro Fallimento S.I.A.R. Siciliana Auto Ricambi di Ferro Maria, in persona del curatore avv. Carmine Catania, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Porto ed elettivamente domiciliata in Roma via Cicerone 49, presso lo studio dell’avv. Roberto Giuffrida - cont roricorrente - avverso la sentenza n. 1219 del 23/06/2017, della Corte di Appello di Catania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023 dal cons. Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA 1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 23/06/2017, ha rigettato il gravame proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena, avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela, aveva condannato la Banca al pagamento della somma di € 85.567,30, oltre interessi legali a far data dal 21.12.2004, indebitamente percepita dall’istituto di credito per l’applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto senza espressa pattuizione. 2.1 La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha rilevato che i conteggi erano stati correttamente effettuati dal CTU partendo dal primo estratto che presentava soluzione di continuità e che il correntista era ricorso allo strumento di cui all’art 210 cpc dopo che, antecedentemente all’instaurazione del giudizio, aveva chiesto alla Banca, anche attraverso il ricorso ex art. 700 cpc, gli estratti conto. 3 Banca Monte dei Paschi di Sienaricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento S.I.A.R. Siciliana Auto Ricambi di Ferro Maria. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis cpc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo viene dedotta «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 2° comma cpc, 111 Cost., nonché 1832, 1857, 2033, 2697 cod, civ. e 119 d.lvo 385 del 1993, ai sensi dell’art 360, comma 1 nr 3 cpc »; si sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere non assolto l’onere della prova in quanto i conteggi effettuati dal CTU per la rideterminazione del saldo finale si basavano su dati parziali ed in particolare sugli estratti conto che non risalivano all’apertura del conto ma ad un periodo successivo. 2 Il motivo è infondato. 2.1 A fronte dell’omessa produzione degli estratti conto a partire dall’epoca in cui il contratto di conto corrente è stato aperto (anno 1982) si è proceduto al ricalcolo del saldo negativo assumendo come punto di partenza il primo estratto conto disponibile (31.3. 1993) che non presentasse soluzione di continuità sin alla data di chiusura del conto (31.12.2004), e non partendo dal saldo zero come affermato dall’appellante; la Corte d’Appello ha ritenuto corretta e legittima tale modalità di calcolo che, pur non rispecchiando fedelmente l’intero andamento del conto, conduce ad un risultato certamente più favorevole per la banca in quanto limita l’esame ad un periodo più ridotto. 2.3 E’ evidente che se gli estratti conto fossero stati reperiti e prodotti nella loro integralità (a partire dal 1982), il credito del correntista, in costanza di negativo andamento del conto, sarebbe notevolmente aumentato. 2.4 Ciò premesso, è indubbiamente corretta l’affermazione secondo la quale il correntista, il quale «agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.» (cfr.

Cass. 24948/2017) 2.5 Tuttavia, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.( cfr.

Cass. 5887/2021 e 31187/2018 35979/2022 e 37800 /2022) 2.6 La Corte territoriale si è uniformata ai principi sopra enunciati, nel rispetto della regola relativa all'onere della prova. 2.7 E d’altro canto non vi sono ragioni ostative a che il correntista, che agisca in ripetizione, possa limitare la propria pretesa ad un dato periodo di svolgimento del conto, sempre che, come nella fattispecie è avvenuto, il calcolo venga effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. n. 30822/2018 , la quale puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre "dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile" e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso).

3. Con il secondo motivo si lamenta «violazione e/o falsa applicazione, ai sensi, dell’art.360 comma 1 , nr. 3 cpc e degli artt . 4 e 5 legge 17 febbraio 1992, nr. 154, dell’art. 117, commi 6 e 7 T.U.B. (d.lgs 1 settembre 1993, nr. 385) e dell’art . 1284 cc, per avere la Corte di Appello applicato il tasso legale ex art. 1284 cc per tutto il rapporto di conto corrente». 3.1 Anche tale censura è infondata. 3.2 In base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 restano regolati dalle norme anteriori.

Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la legge n. 154 del 1992, art. 4 , poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b., non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 34740/2019; 23872/2022 e 34600/2022). 3.3 La Corte distrettuale applicando ad un rapporto sorto anteriormente alla legislazione bancaria del 1992 e 1993 il tasso sostitutivo legale ex art. 1284, 2 comma cc per l’intera durata del rapporto di conto corrente ha fatto buon governo dell’insegnamento giurisprudenziale sopra indicato. 4 Conclusivamente il ricorso è infondato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.000 oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pe