Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28074/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court costs award when Ministry of Interior only filed a constitutive act without participating in discussion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28074/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against the second-instance judgment regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the Ministry of Interior should not bear costs for the appeal phase since it merely filed a constitutive act without engaging in any substantive defense or discussion. The court agreed, ruling that mere filing without actual participation in the oral discussion renders the Ministry's contribution to that phase non-existent for cost purposes. Consequently, the appeal court's award of costs to the Ministry for the decision phase was overturned, and the appellant was ordered to refund the excess amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 306, fourth comma; Art. 370, first comma of the Code of Civil Procedure; Art. 4, fifth comma, letter d of D.M. n. 55/2014: Mere deposit of a constitutive act by the State, without subsequent participation in the oral discussion, does not justify awarding litigation costs to the State for that phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs allocation State participation oral discussion phase constitutive act filing Cassation procedure civil litigation expenses Ministry of Interior declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306, fourth comma of the Code of Civil Procedure
Art. 370, first comma of the Code of Civil Procedure
Art. 4, fifth comma, letter d of D.M. n. 55/2014
artt. 306 cod. proc. civ
16174); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 306 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22873/2020
Cass. n. 16921/2017
Cass. n. 7361/2023
Cass. n. 16174/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30041/2022R.G. proposto da Kisiuk O leh , rappresent o e difeso dall’avv . Gaetano Carnà, con domicilio elettopresso il suo studio, sito in Locri, via Roma , 100/A -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 674 /202 2 , depositatail 15 giugno 202 2 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Oleh Kisiuk propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositatail 15 giugno 2022, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di un proprio precedente provvedimento, ha Oggetto: protezione internazionale dichiarato l’estinzione del giudizio, ponendo a suo carico le spese del giudizio; -la sentenza impugnat a ha dato atto che l’estinzione del giudizio era conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio operata dall’odierno ricorrente e ha osservato che, ai sensi dell’art. 306cod. proc. civ., in assenza di accordo tra le parti le spese processuali dovevano porsi a carico del rinunciante; -il ricorso è affidato a due motivi; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denunci a la v iolazione e falsa applicazione degli artt.306, quarto comma, e 370, primo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnataposto a suo carico anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell’Interno, benché quest’ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio; -il motivo è fondato; - l’allegazione del ricorrente secondo la quale il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna utile attività difensiva nel giudizio di legittimità trova conferma nella lettura della relativa ordinanza di questa Corte (n. 22873/2020) in cui si dà atto che «il Ministero dell'Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa», che il ricorso è stato deciso nella camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., senza, dunque, la discussione della caus a in pubblica udienza , e che , conseguentemente, non si è proceduto alla liquidazione delle spese «atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussio ne orale – l’ atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 co 1 cpc»; -pertanto, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, nel giudizio di legittimità, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, in quanto a ciò non è seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale(cfr.

Cass. 7 luglio 2017, n. 16921); - infat ti, la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, per cuiessa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso – cui è assimilabile , per le ragioni indicate, la parte che nel giudizio di cassazione si limita a depositare un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, non seguito poi dall’effettiva partecipazione all’udienza di discussione –poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto(cfr.

Cass. 14 marzo 2023, n. 7361; Cass. 19 giugn o 2018, n. 16174); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 306 cod. proc. civ. e 4 d.m. 10 marzo 2014, n.55, per aver la Corte di appello erroneamente liquida to le spese di lite relative alla fase decisionale del giudizio di rinvio; - evidenzia, in particolare, che il giudice del gravame aveva liquidato le spese del giudizio di appello in favore del Ministero dell’Interno anche con riferimento alla fase decisionale, benché quest’ultimo si fosse limitato a depositare la propria comparsa di costituzione in giudizio e non avesse svolto alcuna ulteriore attività difensiva in quanto era intervenuta la notifica dell’atto di rinuncia; -il motivo è fondato; - dall a lettura dell a sentenza si evince che il giudice di appello ha liquidato le spese del grado di giudizio svolto dinanzi a sé in euro 3.307,50, mediante l’applicazione dei minimi previst i per tre delle quattro fasi prese in considerazione dalla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, con esclusionedi quella relativa alla fase istruttoria e facendo riferimento allo scaglione di valore fino ad euro 52.000,00; - ha, dunque, liquidato le spese processuali riconoscendo anche il compenso previsto per la fase decisionale, benché l’attività difensionale svolta dalMinistero dell’Interno non avesse interessato anche tale fase ; - il mancato svolgimento da parte di quest’ultimo di attività proprie della fase decisionale (così come descritte all’art. 4, quinto comma, lett. d), d.m. n. 55 del 2014) osta alla riconoscibilità in favore della parte del relativo compenso; - la sentenza va, dunque, cassata con riferimento a i motiv i accolt i e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, e dato atto della già dichiara ta estinzione del giudizio e condanna l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese del solo giudizio di appello, da liquidarsi in euro 1.655,00 (pari alla differenza tra l’importo liquidato dalla Corte di appello e quello dalla stessa erroneamente riconosciuto), oltre rimborso spese generali e accessori di legge; -le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dato atto dell’avvenuta dichiara zione di estinzione del giudizio, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del solo giudizio di appello, liquidate in euro 1.655,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;condanna parte intimata alla rifusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 2