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Ordinanza — n. 28044/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy fee decree due to missing litigation cost ruling violating constitutional rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28044/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the bankruptcy's appeal against the fee liquidation decree because the lower tribunal failed to rule on litigation costs. The appellant argued this omission violated procedural laws, while the bankruptcy offered no defense. The court held that omitting cost rulings breaches constitutional rights to effective judicial protection and mandatory civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The omission of a ruling on litigation costs in a final decision violates the constitutional right to effective judicial protection and constitutes a breach of the judge's mandatory duty to regulate costs.

Parole chiave

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litigation costs omission effective judicial protection bankruptcy fee liquidation mandatory judge duty constitutional rights violation compenso del curatore fallimentare prestazione parziale compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 132 nr. 4 c.p.c.
Art. 98 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 651/2022
112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (cfr., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 651/2022 , 11125/023).
Cass. 11125/023
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3852/2021 proposto da: Antonio Caiafa, elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo Fusco nr.104 presso lo studio dell’avv. Flaminia Caiafa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, - ricorrente - contro Fallimento di Davide Orfei, David Tortori e Luigi Iovenitti -intimato- avverso il decreto di cui al procedimento nr. 30/2007 pronunciato in data 9/10/2020 dal Tribunale di Tivoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal cons. Cosmo Crolla.

RITENUTO IN FATTO

1. L’avv. Antonio Caiafa impugna con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il decreto del 9/10/2020del Tribunale di Tivoli che ha accolto il reclamo ex art 26 l.fall. da lui proposto contro il provvedimento col quale il giudice delegato al Fallimento di Davide Orfei, David Tortori e Luigi Iovenittigli aveva liquidato il compenso per l’attività professionale svolta quale difensore della procedura. 2.Il Fallimento intimato non svolge difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 91 cpc e 132 nr. 4 cpc, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso ogni statuizione in ordine alle spese processuali, nonostante l’accoglimento del reclamo e la conseguente soccombenza del Fallimento reclamato. 2 La censura è fondata. 2.1. Il Tribunale di Tivoli ha del tutto omesso , sia nella parte motiva che nel dispositivo del decreto impugnato, di statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite , nonostante l’integrale accoglimento del reclamo proposto dal l’odierno ricorrente. 2.2 Ora, come ripetutamente affermato da questa Corte, l 'omessa pronuncia sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost. ) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa,che contenga una statuizione sulle spese conseguente al decisum.

Gli artt. 91 - 98 c.p.c. , stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (cfr., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 651/2022 , 11125/023). 2.3.A tali regol e general i non si sottrae il decreto qui impugnato, emesso all’esito di un procedimento contenzioso ed avente natura decisoria e definitiva. 2.4 Il decreto va pertanto cassato, con rinvio del giudizio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, che, oltre a provvedere sulle spese del procedimento ex art. 26 l.fall., liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. Così decisonella c amera di c onsiglio tenutasi